Sospensione del ridisegno della continuità assistenziale in Molise per difetto istruttorio (TAR Molise n. 69 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di cautela collegiale, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo è disposta quando le censure dedotte, pur necessitando di approfondimento in sede di merito, appaiano serie e documentate con riferimento al difetto istruttorio e alla irragionevolezza delle scelte programmatorie. Il fumus boni iuris può essere ravvisato ove l’amministrazione non abbia adeguatamente valutato le peculiarità del territorio interessato e non abbia coinvolto le amministrazioni locali competenti. Il periculum in mora è configurabile in relazione al significativo impatto del provvedimento sull’effettiva accessibilità alle cure territoriali della popolazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda il ricorso proposto da alcuni Comuni della Regione Molise avverso il decreto commissariale che ridisegna il modello organizzativo della continuità assistenziale, attraverso un assetto fortemente accentrato basato su un numero ridotto di presidi e con svuotamento delle sedi comunali non ricomprese nel nuovo assetto. I Comuni ricorrenti hanno impugnato il provvedimento e gli atti presupposti, chiedendone la sospensione. Si sono costituite le amministrazioni intimate, mentre l’Azienda Sanitaria Regionale e alcuni Comuni non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale osserva che le questioni fattuali e giuridiche prospettate dai ricorrenti necessitano di un attento vaglio in sede di cognizione di merito. Tuttavia, nella delibazione sommaria della fase cautelare, il collegio ritiene serie e documentate le censure relative al difetto istruttorio, con particolare riferimento alla mancata valutazione delle peculiarità territoriali della Regione Molise e alla mancata partecipazione dei Comuni interessati al procedimento di adozione dell’atto.
Vengono altresì ritenute non manifestamente infondate le censure di irragionevolezza degli atti impugnati, considerato il rilevante impatto delle scelte programmatorie sul servizio territoriale e sull’organizzazione delle attività di assistenza primaria.
Il collegio riconosce inoltre la sussistenza di un concreto e attuale periculum in mora, ricollegabile al significativo impatto che i provvedimenti impugnati determinano sull’effettiva accessibilità alle cure territoriali in favore della popolazione dei comuni ricorrenti.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR accoglie l’istanza cautelare e dispone la sospensione interinale dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, fissando per la discussione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare vengono compensate.
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Nota della Redazione
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