Esecuzione del giudicato e commissario ad acta per la Carta del Docente (TAR Emilia-Romagna n. 142 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è esperibile, ai sensi dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm., quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Accertata la persistente inerzia, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Quando il commissario è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, con sentenza n. 863/2023, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la somma di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. La decisione è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della Cancelleria.
Ritenendo la pronuncia rimasta ineseguita nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato, l’interessata ha proposto ricorso al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero e gli uffici periferici non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto dedotto e documentato dalla ricorrente, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale. Elemento decisivo è la mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’amministrazione, neppure costituitasi.
Il giudice verifica quindi il decorso del termine che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine risulta scaduto, essendo intervenuta la notificazione della sentenza all’amministrazione.
Accertata l’inerzia, il Tribunale accoglie la domanda e ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Il termine è funzionale a garantire all’amministrazione uno spatium adimplendi, prima dell’attivazione del rimedio sostitutivo.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. La nomina anticipata assicura effettività alla tutela esecutiva.
Quanto al compenso, il Tribunale esclude la liquidazione di alcunché, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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