Aggiornamento tariffario e tetti di spesa: nessun automatismo nell’incremento (TAR Sardegna n. 4 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare, non è prima facie sostenibile che agli aggiornamenti tariffari delle prestazioni di specialistica ambulatoriale consegua automaticamente un proporzionale aumento dei tetti di spesa. La determinazione dei tetti è rimessa alla discrezionalità programmatoria dell’Amministrazione regionale, la quale deve orientare il proprio operato al governo complessivo delle risorse e al bilanciamento dei diversi macroaggregati assistenziali. Il pregiudizio meramente economico dedotto dal ricorrente non integra i presupposti del periculum in mora, atteso che risulta integralmente ristorabile all’esito del giudizio di merito.
Il Fatto
Numerose strutture sanitarie private impugnano, chiedendone la sospensione, la Deliberazione del Direttore Generale dell’ARES n. 248 del 24.10.2025, con cui è stato approvato il Piano di acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2025. Le ricorrenti contestano, in particolare, la mancata correlazione tra l’aggiornamento delle tariffe e l’incremento dei tetti di spesa loro assegnati. L’Amministrazione regionale si costituisce in giudizio per resistere alla domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, ritiene insussistenti i presupposti per la concessione della misura richiesta. Il Collegio osserva, in primo luogo, che la questione involge plurimi e contrapposti interessi rimessi alla discrezionalità programmatoria dell’Amministrazione regionale.
Il Tribunale rileva che l’attività di pianificazione dell’Amministrazione è orientata al governo complessivo delle risorse e al bilanciamento dei diversi macroaggregati assistenziali. Da ciò consegue che non appare prima facie sostenibile la tesi delle ricorrenti per cui agli aggiornamenti tariffari dovrebbe conseguire automaticamente un aumento proporzionale dei tetti di spesa. La scelta di incrementare o meno i tetti costituisce, infatti, espressione di una valutazione discrezionale che non può essere compressa da presunti automatismi.
Quanto al periculum in mora, il Collegio qualifica il pregiudizio dedotto dalle società come meramente economico e, pertanto, integralmente ristorabile all’esito dell’eventuale favorevole giudizio di merito. Siffatto pregiudizio non integra, quindi, i requisiti di gravità e irreparabilità richiesti per la concessione della misura cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR respinge l’istanza cautelare, compensando le spese della presente fase processuale. La reiezione dell’istanza non incide, tuttavia, sulla possibilità per le strutture ricorrenti di coltivare il giudizio di merito, nel cui ambito le questioni prospettate potranno essere compiutamente esaminate.
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Nota della Redazione
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