Esecuzione del giudicato sulla Carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 191 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza presuppone il passaggio in giudicato del provvedimento del giudice ordinario e l’inerzia dell’Amministrazione destinataria. La mancata costituzione dell’Amministrazione e l’assenza di contestazione sull’omesso adempimento integrano prova della mancata esecuzione del giudicato. Il termine di centoventi giorni dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione statale. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. Il compenso commissariale non è dovuto quando l’incarico è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 528/2023 del 10.08.2023 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire al docente, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione, l’importo nominale di € 2.500,00.

Il ricorrente ha dedotto che la decisione è rimasta ineseguita, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, attestato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio di ottemperanza. Dalla documentazione prodotta e dalla mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi, è emersa la prova dell’inottemperanza al giudicato del giudice ordinario.

Il giudice ha poi accertato il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine è stato computato dalla notificazione della sentenza in data 19 settembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.

Su quest’ultimo punto il Collegio ha richiamato un orientamento consolidato, citando TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209, TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370, TAR Calabria, Reggio Calabria, 24 settembre 2024 n. 586, TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 12 agosto 2024 n. 2432 e TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169. La notificazione al domicilio digitale vale dunque a far decorrere il termine senza necessità di ulteriori formalità.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, o dirigente da lui delegato, che provvederà entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione del ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico interno. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *