Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Campania n. 907 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’avvenuto passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ove l’amministrazione non provi l’avvenuta esecuzione, il ricorso va accolto e va ordinato all’ente di provvedere entro un termine assegnato. Per il caso di ulteriore inadempienza va nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché compia tutti gli atti necessari, comprese le eventuali variazioni di bilancio, restando esclusa la rilevanza dell’esaurimento dei fondi o della mancanza di disponibilità di cassa quali cause di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica del docente previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione all’attivazione per l’importo di € 2.000.
La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione il 16 febbraio 2025 ed era passata in giudicato. Decorso il termine di centoventi giorni, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare le condizioni dell’azione di ottemperanza. Dalla documentazione prodotta è emerso che la sentenza azionata è stata notificata in forma esecutiva il 16 febbraio 2025 a mezzo P.E.C. e che è passata in giudicato, come attestato dal certificato di cancelleria. Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che le statuizioni del titolo non avevano ricevuto piena esecuzione. L’amministrazione non aveva fornito la prova dell’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente della carta elettronica del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici e per gli importi indicati.
Accertato il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere all’assegnazione del beneficio per tutti gli anni indicati entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario dovrà insediarsi su richiesta della parte, corredata dalla dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e provvedere entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.
Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, provvedendo all’allocazione della somma, alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa e al reperimento materiale delle risorse. Il Tribunale ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 per compensi, seguono la soccombenza dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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