Esecuzione del giudicato e notifica al domicilio digitale del Ministero (TAR Emilia-Romagna n. 190 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, la notificazione della sentenza del giudice ordinario al domicilio digitale del Ministero è idonea a far decorrere il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97). Decorso inutilmente tale termine, sussistono i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. e il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione impedisce ogni contestazione dell’omesso adempimento. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 291/2024 in data 2 aprile 2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire a ciascuna ricorrente, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Le interessate assumono che la decisione sia rimasta ineseguita, malgrado la regolare notifica e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 18 settembre 2025. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto addotto e documentato dalle ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio ex art. 112 e segg. cod. proc. amm..
Il giudice amministrativo accerta altresì che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
Tale termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 12 luglio 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo. La motivazione richiama sul punto una pluralità di precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209, TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370 e TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169.
In accoglimento della domanda, il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.
Il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero.
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Nota della Redazione
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