Improcedibilità per sopravvenuta confisca penale del bene (TAR Campania n. 8588 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, per effetto della perdita della proprietà del bene immobile a seguito di confisca penale, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perduto ogni interesse alla pronuncia. Il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire ed è tenuto alla declaratoria di improcedibilità. La perdita della proprietà per misura ablativa penale rende ininfluente l’eventuale rimozione degli atti amministrativi di sanatoria edilizia e di demolizione.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno impugnato una pluralità di atti amministrativi adottati dal Comune di Trecase e dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, aventi ad oggetto un diniego di sanatoria edilizia, conseguenti ordini di demolizione e un’ordinanza di sospensione dei lavori, relativi a immobili ritenuti abusivi e destinati a complesso di ristorazione. I due ricorsi, riuniti con ordinanza 4015 del 27.06.2024, sono stati istruiti con una verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. con ordinanza collegiale n. 2268 del 18.03.2025.

In data 9 settembre 2025 le ricorrenti hanno dichiarato di non aver più interesse alla decisione, in ragione della sopravvenuta confisca penale del bene immobile oggetto degli atti impugnati, chiedendo la revoca della verificazione e la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto delle sopravvenienze e rileva che le esigenze che avevano indotto alla verificazione sono ormai superate. Dopo la nomina del verificatore, infatti, nessun ulteriore atto è stato depositato nel giudizio.

Il percorso argomentativo muove dal principio dispositivo che governa il processo amministrativo. Sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione il ricorrente conserva piena disponibilità dell’azione: può rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla pronuncia.

Da ciò discende che il giudice amministrativo, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Collegio richiama sul punto un consolidato orientamento giurisprudenziale, tra cui Cons. Stato, Sez. IV, n. 3848 del 2016 e TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 3464 del 2017.

Nel caso concreto, la perdita della proprietà del bene per effetto della misura ablativa penale rende del tutto ininfluente, per la sfera giuridica delle ricorrenti, l’eventuale rimozione degli atti amministrativi relativi alle procedure di sanatoria edilizia e di demolizione, non potendo più le stesse vantare alcun diritto o interesse giuridicamente rilevante sul complesso immobiliare.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e le spese di giudizio sono compensate in ragione della definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *