Esecuzione giudicato carta docente e termine art 14 d l 669 96 (TAR Emilia-Romagna n. 20 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è accolto quando l’Amministrazione non contesti l’omesso adempimento e risulti decorso, senza esito, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, convertito in legge n. 30/97. Ai fini della decorrenza di tale termine è idonea la notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione statale. All’accertata inottemperanza consegue l’ordine di provvedere entro un termine assegnato dal giudice e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 461/2023 del 13 luglio 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per l’importo di Euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della parte la carta o altro equipollente.
La ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita malgrado la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 4 febbraio 2025. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per il rimedio giudiziale previsto dagli art. 112 e segg. cod. proc. amm. Essa discende da quanto addotto e documentato dalla ricorrente e dalla mancata contestazione dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario, non essendosi l’Amministrazione neppure costituita.
Sul piano della decorrenza dei termini, il Tribunale osserva che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. A tal fine rileva la notificazione della sentenza in data 14 luglio 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.
La soluzione è confortata da un orientamento conforme, richiamato con ampiezza: TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025; TAR Umbria n. 370 del 2025; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 2024; TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà entro i sessanta giorni successivi un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in dirigente o funzionario delegato.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi Euro 1.200,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.