Detrazione anzianità militare illegittima per vaccino (TAR Lazio n. 718 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, convertito, costituisce disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. La norma deroga a ogni altra disposizione di ordine generale e la sua interpretazione deve essere stretta, per limitare il sacrificio del privato a quanto espressamente indicato. È pertanto illegittima ogni ulteriore conseguenza sanzionatoria, ivi compresa la detrazione dell’anzianità di grado.
Il Fatto
Un 1° Maresciallo dell’Esercito Italiano ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa del 3 giugno 2022 con cui, a seguito della sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa dal 13 gennaio al 24 marzo 2022, gli è stata irrogata la detrazione dell’anzianità di grado di settantuno giorni. La sospensione era stata disposta con provvedimento del 17 gennaio 2022 per l’accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale anticovid.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto e la disapplicazione delle circolari dello Stato Maggiore della Difesa e della Direzione Generale per il Personale Militare che avevano disciplinato la detrazione. L’Amministrazione ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, per omessa impugnazione degli atti generali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di rito. Il ricorrente, pur usando impropriamente il termine disapplicazione, ha inserito le circolari nell’epigrafe e ha formulato precise censure di eccesso di potere per violazione della riserva di legge. Un mero errore tecnico non può condurre all’inammissibilità, in coerenza con il principio di effettività della tutela giurisdizionale richiamato dalla Cassazione civile sez. I n. 4587 del 2025.
I primi due motivi sono dichiarati inammissibili e comunque infondati. Il ricorrente non ha mai impugnato il provvedimento di sospensione del 17 gennaio 2022, sicché difetta l’interesse a contestare in questa sede la legittimità costituzionale delle norme sull’obbligo vaccinale. Nel merito, il Collegio richiama la Corte cost. n. 15/2023, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che negano l’assegno alimentare al lavoratore sospeso per inadempimento dell’obbligo, fissando un principio valido per ogni settore del pubblico impiego, e la conforme Corte cost. n. 188/2024.
La sospensione non è equiparabile a un trattamento sanitario obbligatorio, con conseguente inapplicabilità dell’art. 32 Cost. La misura è temporanea, senza conseguenze disciplinari, e trova fondamento in una libera scelta individuale che rende impossibile la prestazione.
Il terzo motivo è fondato. L’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è norma speciale che ammette quale unica conseguenza la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Come ribadito dalla Sezione con sentenza n. 14701 del 24/07/2025 e da TAR Veneto n. 1917 del 2024, TAR Sicilia, Catania, n. 1700 del 2024 e TAR Lombardia n. 16 del 2023, l’interpretazione stretta impone di ritenere illegittima ogni ulteriore decurtazione. L’art. 858 cod. ord. mil. prevede la detrazione per cause tassative, per lo più di rilievo disciplinare, non invocabili nella specie. Gli atti sono annullati nella sola parte in cui dispongono la detrazione.
Nota della Redazione
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