Esecuzione del giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 18 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rito dell’ottemperanza di cui agli artt. 112 e segg. cod. proc. amm. è esperibile quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che ha accertato il diritto del lavoratore alla carta docente. La notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero integra il presupposto del decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, senza necessità di ulteriori adempimenti. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta, che non ha diritto a compenso quando sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 468/2023 del 13 luglio 2023 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto a ottenere la carta docente per determinati anni scolastici, per l’importo di € 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
Le interessate hanno dedotto che la decisione è rimasta ineseguita malgrado la notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 1 luglio 2025. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto addotto e documentato dalle ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi, emergono i presupposti per il rimedio di cui agli artt. 112 e segg. cod. proc. amm.
Risulta inoltre scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 13 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.
Sul punto il TAR richiama numerosi precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025, TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024, TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Decorso inutilmente tale termine, provvede un commissario ad acta nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale, o in dirigente o funzionario delegato, che agirà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura delle ricorrenti.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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