Soccorso istruttorio nei concorsi pubblici: onere dichiarativo e par condicio (TAR Lazio n. 11815 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali di massa, l’Amministrazione non è tenuta all’attivazione del soccorso istruttorio per supplire alla mancata dichiarazione di titoli, laddove la lex specialis imponga un onere dichiarativo chiaro ed inequivoco, dovendosi garantire la par condicio tra i concorrenti. L’istituto di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 può trovare applicazione, in astratto, solo quando il candidato abbia indicato tutti i titoli posseduti ma abbia omesso la relativa produzione o esibizione documentale. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire un’aggravio procedimentale che comporti la revisione delle graduatorie dopo la pubblicazione, in violazione dell’art. 97 Cost.
Il Fatto
Il ricorrente, partecipante alla procedura di reclutamento riservata di Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, lamentava l’attribuzione di un punteggio errato per la mancata valutazione di titoli posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e non dichiarati in domanda. Egli sosteneva che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, trattandosi di una procedura di mera prosecuzione della selezione del 2017 e considerando che i titoli sarebbero stati già nella disponibilità dell’Amministrazione. La domanda era stata respinta in sede cautelare, con ordinanza confermata in appello dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure prospettate. Il Collegio ha precisato che la procedura di reclutamento di cui al D.M. n. 107/2023 costituiva una selezione del tutto nuova e distinta rispetto a quella bandita con D.D.G. n. 1259/2017, ancorché collegata per i presupposti di partecipazione. L’art. 3, comma 4, del D.M. n. 107/2023 imponeva un onere dichiarativo ex novo, richiedendo una specifica indicazione dei titoli anche a chi vi avesse già provveduto in precedenza.
La chiarezza della lex specialis è emersa anche dall’Avviso “Produzione Titoli Non Autocertificabili” del 12 luglio 2024, non impugnato, che escludeva espressamente la possibilità di integrare i titoli non dichiarati in domanda. Tale avviso valeva quale riscontro generale a tutte le richieste di integrazione.
Quanto al soccorso istruttorio, il Collegio ha evidenziato che, nelle procedure concorsuali, l’integrazione della domanda non è possibile quando l’allegazione di nuovi elementi possa alterare la par condicio competitorum. L’istituto, pur essendo un potere riconosciuto per colmare carenze documentali di natura non sostanziale, non può trovare applicazione per sopperire alla mancata dichiarazione di titoli, essendo onere del candidato attendere alla completa produzione dei propri titoli nelle procedure di massa. A sostegno, il TAR richiama il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2118 del 2018.
Il Collegio ha escluso profili di illegittimità riguardanti la piattaforma telematica, non ravvisando elementi per ipotizzare malfunzionamenti. Quanto alla mancata risposta alle istanze presentate, non è stato rilevato uno specifico obbligo di provvedere, alla luce del contenuto della lex specialis. La sentenza conclude che l’Amministrazione ha correttamente attribuito il punteggio sulla base dei soli titoli ritualmente e tempestivamente dichiarati, compensando le spese di lite.
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Nota della Redazione
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