Obbligo di provvedere sull’istanza di revisione prezzi negli appalti pubblici (TAR Campania n. 2307 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione dei prezzi negli appalti pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall’art. 133, primo comma, lettera e), n. 2, cod. proc. amm., opera tutte le volte in cui la clausola contrattuale rimetta alla discrezionalità della stazione appaltante il riconoscimento dell’adeguamento. In tale ipotesi non è configurabile una posizione di diritto soggettivo dell’appaltatore, con conseguente infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione. Sussiste, invece, in capo all’amministrazione l’obbligo di provvedere con provvedimento espresso — anche in senso negativo — sull’istanza di revisione, in applicazione dell’art. 2 legge n. 241/1990, con accoglimento del ricorso e assegnazione di un termine per la conclusione del procedimento.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria di un appalto di gestione del servizio di igiene urbana, ha reiterato più volte l’istanza di revisione prezzi, da ultimo in data 27 novembre 2025, ai sensi dell’art. 106 d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10 del capitolato speciale d’appalto, con riferimento agli anni 2022-2025. Il Comune, pur avendo avviato interlocuzioni e incontri, non ha concluso il procedimento.

La ricorrente ha quindi agito per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per il risarcimento dei danni. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione, assumendo che la pretesa afferisse a una situazione di diritto soggettivo, e ha dedotto nel merito l’incompatibilità della clausola contrattuale con l’art. 106 d.lgs. n. 50/2016.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha rilevato di non poter tener conto della nota e della documentazione depositate dal Comune dopo l’udienza di discussione, risultando irrilevanti ai fini della decisione, volta ad accertare l’inadempimento dell’obbligo di provvedere da valutarsi al momento della proposizione del ricorso.

L’eccezione di difetto di giurisdizione è stata respinta. Il Collegio ha richiamato l’art. 133, primo comma, lettera e), n. 2, cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica.

Il Tribunale ha precisato che tale giurisdizione incontra un limite quando sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata quanto ad an e quantum, poiché in tal caso la controversia ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale. Sul punto ha richiamato Cons. Stato, sez. V, n. 1069 del 2024 e n. 10569 del 2023, nonché Cass. Sez. Un. n. 3935 del 2022, n. 21990 del 2020 e n. 3160 del 2019.

Nel caso concreto, tuttavia, l’art. 10 del capitolato rimette alla discrezionalità della stazione appaltante il riconoscimento della revisione, sì che da esso non discende una posizione di diritto soggettivo. La controversia resta pertanto devoluta al giudice amministrativo.

Nel merito, il ricorso è stato accolto. In forza dell’art. 10 del capitolato sussiste in capo alla stazione appaltante l’obbligo di pronunciarsi, anche negativamente, sulle istanze di revisione, in applicazione dell’art. 2 legge n. 241/1990. Dagli atti è emerso che il Comune non ha concluso il procedimento né al momento della instaurazione del giudizio né fino alla celebrazione dell’udienza. Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di provvedere con provvedimento espresso entro trenta giorni, compensando le spese per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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