Esecuzione del giudicato sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 24 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rito di ottemperanza presuppone l’accertata inesecuzione di un giudicato e la mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla decisione del giudice ordinario. L’onere esecutivo grava sul Ministero dell’Istruzione e del Merito, tenuto a mettere a disposizione del docente la carta docente per gli anni scolastici riconosciuti in giudicato. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza va nominato sin d’ora un Commissario ad acta, senza liquidazione di compenso quando questi sia dipendente della stessa struttura debitrice.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 851/2023 in data 14 dicembre 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto del docente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, per l’importo di Euro 500,00 annui, con condanna del Ministero a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.

Il ricorrente assume la mancata esecuzione della decisione, nonostante la notifica e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 18 luglio 2025. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti e dalla documentazione prodotta dal ricorrente, unitamente alla mancata contestazione dell’Amministrazione non costituita, emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio giudiziale. L’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario non è stato in alcun modo contrastato dalla parte pubblica.

Quanto al termine per provvedere, risulta scaduto quello di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza è avvenuta in data 28 luglio 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.

Sul punto il TAR richiama un orientamento consolidato, citando TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 24 luglio 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 9 luglio 2025, TAR Umbria n. 370 del 3 aprile 2025, TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 24 settembre 2024, TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 12 agosto 2024 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 30 gennaio 2024.

In accoglimento della domanda, il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente.

Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il TAR esclude la liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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