Ordine di demolizione, irrilevanza della risalenza dell’abuso non provata (TAR Campania n. 426 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato: essa non richiede motivazione ulteriore rispetto alla descrizione delle opere e alle ragioni della loro abusività, né il decorso del tempo giustifica un affidamento legittimo del privato alla conservazione del manufatto. Nel giudizio di impugnazione dell’ordine repressivo, grava sul privato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di fornire la prova rigorosa dello status quo ante e della data di realizzazione degli abusi. La perizia di parte — giurata, asseverata o semplice — ha valore di mero indizio, liberamente valutabile dal giudice, e non può prevalere sul valore fidefacente del verbale di sopralluogo della polizia locale, impugnabile solo con querela di falso ex art. 2700 cod. civ..
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava il provvedimento dirigenziale con cui il Comune di Napoli aveva ordinato, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, la demolizione di opere ritenute abusive, unitamente al verbale di sopralluogo presupposto e alla nota del Genio Civile. Il ricorso proponeva cinque censure, incentrate sulla risalenza ultraventennale degli abusi, sulla non riconducibilità degli stessi alla nozione di ristrutturazione edilizia, sull’assenza di destinazione residenziale dell’unità e sull’applicabilità dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Costituitasi l’Amministrazione locale, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente le cinque doglianze, stante la loro stretta connessione, respingendole. Il punto di partenza è la natura dell’attività di repressione degli abusi edilizi, collegata alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo del territorio: essa non è soggetta a termini di decadenza o prescrizione e può esercitarsi anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso.
Da tale premessa discende il profilo probatorio. Nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza repressiva è onere del privato dimostrare in modo rigoroso lo status quo ante. Nella specie, la parte ricorrente non ha offerto alcun elemento idoneo a desumere la data di realizzazione delle opere, risultando così infondate le censure che presupponevano un’anteriorità ultraventennale degli abusi. Il Collegio ha escluso che la relazione tecnica e la perizia asseverata di identico contenuto potessero assolvere a tale funzione: le affermazioni ivi contenute sono generiche, la risalenza specifica è riferita a uno solo degli abusi e occorre considerare gli abusi nel loro insieme.
Sul piano probatorio, la Corte ha ribadito il valore meramente indiziario della perizia di parte, valutabile secondo il prudente apprezzamento del giudice, che non è obbligato a tenerne conto. Ad esso si contrappone il valore fidefacente, fino a querela di falso, del verbale di sopralluogo della polizia locale, su cui l’intera ordinanza si fonda.
Il Collegio ha poi affrontato la doglianza relativa all’attività edilizia libera. Anche ammesso che le opere possano rientrare nell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, ciò non impedisce al Comune di esercitare il potere repressivo in presenza di violazioni delle prescrizioni urbanistiche comunali, poiché la norma fa salve tali prescrizioni. Nella specie l’immobile ricade in zona A di interesse storico, soggetta alla disciplina delle NTA della Variante al Piano regolatore. Il soppalco, inoltre, è stato realizzato in un locale adibito ad abitazione senza il rispetto delle altezze dell’art. 43, comma 1, lett. b), della legge n. 457 del 1978.
La valutazione di legittimità va condotta con approccio globale e non atomistico, per contrastare artificiose frammentazioni degli interventi. Infine, quanto al vizio di motivazione, l’ingiunzione di demolizione è atto dovuto e vincolato, sufficientemente motivato con la descrizione delle opere e delle ragioni dell’abusività; il decorso del tempo non genera affidamento legittimo, poiché chi realizza opere senza titolo non matura alcuna aspettativa qualificata alla loro conservazione. Il ricorso è stato respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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