Esecuzione del giudicato sul diritto alla formazione dei docenti (TAR Emilia-Romagna n. 25 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’esecuzione del giudicato amministrativo ex art. 112 e segg. cod.proc.amm. è esperibile quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’inerzia non contestata dall’Amministrazione non costituita integra il presupposto dell’obbligo di provvedere.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 783/2024 del 07.10.2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire alla docente, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, la somma di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
L’interessata assume che la decisione sia rimasta ineseguita, pur dopo regolare notifica e nonostante il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero non si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi, emergono i presupposti per il rimedio ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Risulta altresì scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione era stata effettuata in data 16 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.
La giurisprudenza amministrativa richiamata (TAR Sicilia, Catania, n. 2432 del 2025; TAR Calabria, Catanzaro, n. 1209 del 2025; TAR Umbria n. 370 del 2025; TAR Sicilia, Palermo, n. 2432 del 2024; TAR Veneto n. 169 del 2024) conforta la validità della notifica al domicilio digitale ai fini della decorrenza del termine.
Il ricorso è pertanto accolto. Si ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Trattandosi di funzioni svolte da dipendente già inserito nell’Amministrazione debitrice, non è liquidato alcun compenso commissariale.
Nota della Redazione
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