Prelievo supplementare latte: annullamento successivo e cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 1179 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando la pretesa del ricorrente, intesa come bene della vita al quale aspira, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell’Amministrazione, sulla base della medesima situazione originaria, con implicito riconoscimento della illegittimità del provvedimento impugnato. L’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo intervenuto nel corso del giudizio, in quanto satisfattivo dell’interesse sostanziale azionato, integra i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite, sia in ragione della definizione in rito, sia in ragione della sopravvenienza normativa che ha determinato l’annullamento dell’atto.
Il Fatto
La ricorrente, un’azienda agricola, aveva impugnato una comunicazione dell’AGEA con la quale l’Agenzia aveva provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare per l’annata lattiero-casearia 2002/2003. Il provvedimento, adottato in data 12 dicembre 2022 e notificato il successivo 14 dicembre, era intervenuto in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato che aveva definito il contenzioso relativo alla stessa posizione.
L’azienda agricola chiedeva l’annullamento della comunicazione di ricalcolo e di ogni atto connesso, presupposto o conseguente, incluso l’aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti presso l’AGEA. L’Agenzia si costituiva in giudizio, inizialmente in forma meramente formale.
La Motivazione della Corte
In vista dell’udienza di smaltimento, l’AGEA depositava documenti e una relazione nella quale dava atto di aver disposto l’annullamento delle comunicazioni di ricalcolo adottate in data precedente all’11 agosto 2023, ivi compresa quella oggetto di impugnazione. Tale annullamento trovava fondamento nell’art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 103/2023, che ha stabilito che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.
Il Tribunale ha rilevato che oggetto del ricorso era l’annullamento della comunicazione di ricalcolo e che tale risultato era stato integralmente conseguito per effetto del provvedimento successivo di annullamento adottato dall’Amministrazione. Ha pertanto ritenuto sussistenti i presupposti per la cessazione della materia del contendere, richiamando il principio secondo cui tale definizione presuppone la piena soddisfazione della pretesa in via extragiudiziale a seguito dell’adozione di un provvedimento favorevole fondato sulla medesima situazione originaria.
Con riferimento alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, considerando sia la definizione in rito del giudizio, sia l’intervenuto annullamento determinato da una disposizione normativa sopravvenuta all’adozione e alla notifica del provvedimento impugnato.
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Nota della Redazione
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