Esecuzione del giudicato e nomina del Commissario ad acta per la Carta (TAR Emilia-Romagna n. 406 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il rimedio di cui agli art. 112 e segg. cod. proc. amm. è esperibile quando l’Amministrazione non contesti l’omesso adempimento e risulti decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea a far decorrere tale termine. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina Commissario ad acta il dirigente della struttura debitrice, senza liquidazione di compenso.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 224/2024 del 14 marzo 2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire a ciascuna ricorrente, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, importi compresi tra 1.000,00 e 3.000,00 euro, oltre interessi o rivalutazione.

Le interessate hanno dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 27 febbraio 2025. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, alla luce di quanto documentato dalle ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale di cui agli art. 112 e segg. cod. proc. amm.

È risultato altresì scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza era avvenuta il 5 aprile 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.

La decisione si fonda su un indirizzo consolidato, richiamato dal Collegio con pluralità di precedenti: TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025; TAR Umbria n. 370 del 2025; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 2024; TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024.

Il ricorso è stato pertanto accolto. Il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, o dirigente da questi delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione delle ricorrenti.

Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio, liquidate in 1.500,00 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *