Concessioni demaniali marittime: il grafico non prevale sul dato letterale del bando (TAR Puglia n. 695 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative per il rilascio di concessioni demaniali marittime, l’offerta deve essere conforme alla lex specialis di gara, che prevale in caso di contrasto con gli elaborati grafici allegati. L’eventuale discrasia tra il dato letterale del bando e il contenuto dell’allegato grafico non legittima un’interpretazione dell’offerta difforme dalle prescrizioni normative, le quali conservano valore vincolante. La misurazione della profondità dell’arenile, ai fini della verifica dei requisiti di concedibilità previsti dal Piano Regionale delle Coste, deve fare riferimento alla profondità media della spiaggia e non a singole porzioni del lotto. La clausola del bando che subordina l’attribuzione dei punteggi alla presentazione di più domande per il medesimo lotto non trova applicazione quando un solo operatore economico sia rimasto in gara all’esito delle esclusioni.

Il Fatto

Un comune aveva indetto una procedura di gara per il rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, senza diritto di insistenza, per la stagione balneare 2025/2026. Due società avevano presentato offerta per il medesimo lotto. Nel corso della procedura, la commissione giudicatrice aveva disposto l’esclusione di una delle partecipanti, ritenendo che i manufatti previsti per i servizi della spiaggia ricadessero nella fascia di rispetto FP/3 destinata al libero transito. Successivamente, era stata disposta anche l’esclusione dell’altra società per irregolarità contributiva, provvedimento poi annullato in autotutela dal comune con contestuale aggiudicazione del lotto.

La società inizialmente esclusa aveva impugnato gli atti della procedura, deducendo l’illegittimità dell’esclusione per erronea interpretazione dell’allegato grafico al bando e la violazione delle norme del piano regionale delle coste. L’altra società, risultata aggiudicataria all’esito dell’autotutela, aveva invece agito per ottenere l’annullamento della propria esclusione.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso introduttivo della società aggiudicataria, la cui pretesa era stata interamente soddisfatta dal provvedimento di autotutela che aveva disposto l’annullamento dell’esclusione e l’aggiudicazione del lotto. Ha ritenuto tale provvedimento non meramente confermativo del pronunciamento cautelare, ma espressione di una rinnovata e autonoma valutazione dei fatti da parte dell’amministrazione.

Quanto al ricorso incidentale e al ricorso introduttivo proposti dalla società esclusa, il tribunale ha respinto il primo motivo relativo all’erronea lettura dell’allegato C al bando. Ha osservato che il dato letterale dell’art. 2 della lex specialis qualificava espressamente come concedibili tutte e tre le fasce parallele alla linea di costa, ivi compresa la fascia FP/3 della larghezza di 3 metri destinata al libero transito, sulla quale era consentita solo la posa di pedane in legno e l’allocazione del verde. L’elaborato grafico, in quanto destinato a integrare le prescrizioni normative di gara, non poteva essere interpretato in senso difforme dal chiaro contenuto letterale del bando.

Il collegio ha poi respinto il secondo motivo, riguardante la presunta violazione delle norme del piano regionale e comunale delle coste per l’insufficiente profondità del lotto posto a base di gara. Ha rilevato che l’art. 3 delle NTA del PRC definisce la profondità della spiaggia come distanza media tra il limite interno del bagnasciuga e il limite esterno dell’arenile. La verifica del requisito dei 15 metri previsto dall’art. 5.2 delle medesime NTA deve quindi fare riferimento alla profondità media, con la conseguenza che l’inferiore profondità di un lato del lotto risultava compensata dalla maggiore profondità dell’altro lato. Ha infine ritenuto le deduzioni tecniche prodotte dalla ricorrente mere allegazioni difensive prive di valore probatorio.

Quanto al terzo motivo, il tribunale ha escluso la violazione dell’art. 8 del bando, che subordinava l’attribuzione dei punteggi all’ipotesi di concorrenza di più domande per il medesimo lotto. Tale disposizione non poteva trovare applicazione, essendo la società controinteressata l’unico operatore economico rimasto in gara all’esito dell’esclusione della ricorrente. Ha infine precisato che le circostanze sopravvenute dedotte con memoria difensiva non potevano essere valutate in difetto di espressi motivi di ricorso regolarmente notificati. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della società soccombente alla refusione delle spese processuali in favore della sola società controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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