Atto di indirizzo sulla dislocazione dei posteggi mercatali non è impugnabile (TAR Marche n. 1037 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di indirizzo con cui la Giunta comunale prevede il ridimensionamento degli spazi del mercato settimanale e il conseguente spostamento dei posteggi, subordinandone l’attuazione al previo parere della Soprintendenza e alla successiva attività degli uffici competenti, costituisce atto endoprocedimentale non definitivo e non è autonomamente impugnabile. La lesione della sfera giuridica dei titolari dei posteggi è, infatti, imputabile all’atto che conclude il procedimento. L’impugnazione anticipata è ammessa solo in via eccezionale, per atti vincolati idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva o per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto originario di interesse.
Il Fatto
Il Comune di Civitanova Marche, con una delibera di Giunta, ha ridimensionato gli spazi del mercato settimanale del sabato lungo il Corso Dalmazia, individuando in altra area la nuova localizzazione di diciotto posteggi e demandando agli uffici l’attivazione delle procedure di spostamento, previo parere della Soprintendenza. Il provvedimento è stato adottato per esigenze di sicurezza, legate alla facilità di soccorso nelle aree mercatali e alla protezione da irruzioni di veicoli.
I titolari dei posteggi hanno impugnato la delibera deducendo l’omessa consultazione e comunicazione di avvio del procedimento, la violazione della disciplina sul vincolo paesaggistico in relazione all’area di destinazione e l’incertezza sulla sorte dei posteggi dopo la fase di sperimentazione. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di lesività dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione del Comune. La delibera impugnata è un atto di indirizzo e di avvio della procedura di spostamento: essa stessa subordina l’attivazione delle procedure necessarie al previo parere della Soprintendenza, nel rispetto delle disposizioni regionali richiamate. Si tratta dunque di un atto di natura endoprocedimentale che si limita a esprimere un indirizzo per l’attività degli uffici competenti.
La Corte ha ricordato che l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, poiché la lesione della sfera giuridica del destinatario è normalmente imputabile all’atto che conclude il procedimento. L’impugnazione anticipata costituisce evenienza eccezionale, riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari: atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva, oppure atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale. Sul punto il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, da ultimo Cons. Stato, VII, n. 9675 del 2024.
L’atto in esame non rientra in tali eccezioni. L’eventuale adozione della determinazione conclusiva è condizionata alla positiva interlocuzione con la Soprintendenza, cui seguiranno, nel caso, i provvedimenti degli uffici preposti. Il ridimensionamento degli spazi, potenzialmente lesivo, resta quindi subordinato al necessario parere e alla successiva attività esecutiva.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione. Il Collegio ha escluso la possibilità di decidere la questione ai fini di un’eventuale domanda risarcitoria, non ricorrendo la fattispecie dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. e risultando la richiesta formulata solo genericamente a verbale di udienza. Le spese sono state compensate, in considerazione della non immediata intellegibilità della natura non definitiva del provvedimento.
Nota della Redazione
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