Impianti agrivoltaici di media taglia: il parere della Soprintendenza si estende al paesaggio circostante (TAR Sardegna n. 194 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il parere negativo reso dalla Soprintendenza ai sensi della disciplina regionale per gli impianti FER di “media taglia” è legittimo e impedisce la concessione della sospensione del diniego autorizzatorio. L’art. 1, comma 3, lett. e), e l’Allegato B, lett. t) e w-12), della L.R. Sardegna n. 20/2024, non abrogato nella parte rilevante, impongono per tali impianti una valutazione integrata dei caratteri del patrimonio culturale e del paesaggio estesa a un raggio di 7 km per i beni tutelati ex D.lgs. 42/2004 e di 3 km per i beni tutelati dal Piano Paesaggistico Regionale. La Soprintendenza dispone pertanto di un autonomo e specifico titolo di competenza istruttoria. L’assenza di fumus boni iuris rende irrilevante, ai fini cautelari, il pregiudizio patrimoniale eventualmente ristorabile per equivalente all’esito del giudizio di merito.
Il Fatto
La società ricorrente presentava istanza di Procedura Abilitativa per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato con potenza di picco 8.880 kWp e potenza nominale 8.000 kWac su terreno agricolo in Strada Vicinale Mandranais a Milis, con opere di connessione alla rete elettrica nazionale. Il SUAPE dell’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano negava l’autorizzazione, richiamando il parere negativo della Soprintendenza e del Comune, espresso nell’ambito della Conferenza di servizi. La società impugnava il diniego, proponendo anche motivi aggiunti contro il nuovo provvedimento di rigetto adottato in data 8 aprile 2026, deducendo che la Soprintendenza si sarebbe indebitamente pronunciata in assenza di vincoli paesaggistici o culturali sull’area di progetto. Chiedeva quindi la sospensione cautelare dei provvedimenti avversati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha ritenuto insussistente il presupposto del fumus boni iuris, poiché il parere reso dalla Soprintendenza risultava giustificato dalla natura dell’impianto, qualificato come di “media taglia” in ragione della potenza di 8,880 MW.
Il Collegio ha evidenziato che la specifica disciplina regionale recata dall’art. 1, comma 3, lett. e), e dall’Allegato B, lett. t) e w-12), della L.R. Sardegna n. 20/2024 impone, per siffatti impianti FER, una valutazione integrata dei caratteri del patrimonio culturale e del paesaggio, estesa a un raggio di 7 km per i beni tutelati ex D.lgs. 42/2004 e di 3 km per i beni tutelati dal Piano Paesaggistico Regionale. Tale disciplina non risulta abrogata nella parte qui rilevante.
Pertanto, è stato riconosciuto un autonomo e specifico titolo di competenza istruttoria in capo alla Soprintendenza, che ha imposto la valutazione integrata del contesto circostante commisurata alla taglia dell’impianto. Allo stato degli atti, il Tribunale non ha ravvisato indici sintomatici di un non corretto uso del potere, impregiudicata ogni più approfondita valutazione all’esito dell’udienza di merito.
Il Collegio ha infine precisato che l’eventuale pregiudizio patrimoniale evidenziato dalla ricorrente non può trovare rilievo in sede cautelare, essendo suscettibile di ristoro per equivalente all’esito del giudizio. Ha conseguentemente respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase.
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Nota della Redazione
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