Esecuzione del giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 436 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è il rimedio generale per l’esecuzione del giudicato, compreso quello formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia condannato una pubblica amministrazione al pagamento di una somma o all’attribuzione di un beneficio. L’inerzia dell’amministrazione oltre il termine di centoventi giorni previsto dalla legge per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali integra i presupposti per l’ordine di dare esecuzione al giudicato, con fissazione di un termine. A fronte dell’ulteriore inottemperanza, il giudice amministrativo nomina sin d’ora un Commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione inadempiente, senza liquidazione di compenso quando le funzioni siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. È dovuta la somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali sul complessivo dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento o all’esecuzione sostitutiva.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 834/2024 del 24 ottobre 2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro. Con tale pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire, tramite il sistema della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di 1.500,00 euro, oltre interessi o rivalutazione.

L’interessato ha rappresentato che la decisione, ritualmente notificata all’amministrazione e passata in giudicato, è rimasta ineseguita. Ha quindi chiesto che fosse ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato per gli anni scolastici indicati, con condanna all’erogazione del bonus e al pagamento di una penale di mora. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, dall’allegazione e dalla documentazione prodotta dal ricorrente, non contestata dall’amministrazione non costituita, emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio giudiziale di esecuzione. La mancata contestazione dell’omesso adempimento rafforza il quadro probatorio.

È risultato scaduto il termine di centoventi giorni che la legge concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 24 ottobre 2024 a mezzo posta elettronica certificata.

Pertanto, in accoglimento della domanda, il giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha inoltre nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, qualora il termine risulti infruttuosamente decorso.

Le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, sicché non si dà luogo ad alcun compenso. Il giudice ha altresì accolto la domanda di condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quantificata negli interessi legali, con dies a quo dalla notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente e dies ad quem coincidente con l’adempimento spontaneo o, in mancanza, con l’esecuzione sostitutiva del Commissario.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in 800,00 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il ricorso è stato quindi accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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