Esecuzione del giudicato sulla carta docente al personale scolastico (TAR Lombardia n. 1964 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, l’amministrazione che non abbia dato esecuzione al titolo è inottemperante. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento non contestato, ordina all’ente di darvi completa esecuzione, solo per la sorte capitale, entro un termine stabilito. Decorso inutilmente tale termine, provvede un Commissario ad acta nominato sin d’ora, che adotta gli atti necessari all’assolvimento del mandato. L’infruttuoso decorso del termine dilatorio di art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, legittima il ricorso per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la carta docente o altro strumento equipollente, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Nonostante la notifica del titolo, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’integrale esecuzione della sentenza per la sorte capitale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione dell’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, nell’ambito del rito speciale previsto dall’art. 114 cod. proc. amm. La pretesa fatta valere dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata.
Elemento decisivo è la condotta processuale dell’amministrazione: a fronte dell’allegato inadempimento, questa non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. L’assenza di contestazione consolida l’accertamento dell’inottemperanza e fonda l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale qualifica il ricorso come fondato e meritevole di accoglimento. Di conseguenza, condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione, solo per la sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente decisione.
Il percorso argomentativo si completa con lo strumento dell’esecuzione in via sostitutiva. Una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato, provvederà, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente, un Commissario ad acta. Questo è nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie.
Il Tribunale precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al Commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
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