Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica docenti (TAR Lombardia n. 1960 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro e la condanna a dare integrale esecuzione al titolo, limitatamente alla sorte capitale. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, legittima il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. L’inadempimento non contestato dall’Amministrazione costituisce prova della pretesa. Per il caso di perdurante inerzia si nomina un Commissario ad acta, senza liquidazione di compenso quando le funzioni siano affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a ottenere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/2021, 2021/22 e 2022/2023, per l’importo nominale di 500,00 euro annui, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione tali somme tramite il sistema della carta elettronica.
Nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, è maturato il giudicato ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. La pretesa fatta valere in giudizio risulta adeguatamente documentata: a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.
Il Tribunale ha pertanto condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato, solo per la sorte capitale, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso infruttuosamente tale termine, il Commissario ad acta provvederà entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione a lui pervenuta a cura del ricorrente.
Il Commissario è stato nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, o in un dirigente o funzionario dal medesimo delegato, che adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario ad acta.
Sul piano delle spese, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il dispositivo ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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