Informazione antimafia d’ufficio e oggetto del cautelare (TAR Puglia n. 321 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La documentazione interdittiva antimafia può essere adottata dal Prefetto anche d’ufficio, senza necessità di una specifica proposta dell’autorità di pubblica sicurezza; la questione attinente alla legittimità di tale esercizio e all’ampiezza dell’ambito oggettivo del provvedimento richiede l’approfondimento proprio della trattazione del merito. Non è ipotizzabile la sospensione cautelare dell’efficacia dell’informazione interdittiva “limitatamente” alle decadenze e ai divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, laddove essa prefiguri una sorta di “prenotazione” di effetti sospensivi relativi a poteri amministrativi non ancora esercitati, in contrasto con l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’informazione interdittiva antimafia adottata nei suoi confronti dal Prefetto di Barletta-Andria-Trani ai sensi dell’art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011, nonché gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e la nota di proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri. Nel ricorso, il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo censure relative alla facoltà del Prefetto di procedere d’ufficio e all’ambito oggettivo di applicazione della misura interdittiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nella camera di consiglio, ha ritenuto che le questioni sollevate dal ricorrente, concernenti la facoltà del Prefetto di adottare la documentazione interdittiva d’ufficio e l’ampliamento dell’ambito oggettivo del provvedimento, richiedano un approfondimento proprio della trattazione nel merito della controversia. La delicatezza e la complessità delle questioni non consentono, pertanto, una definizione in sede cautelare.

Quanto alla domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, il Collegio ne ha escluso l’accoglimento, rilevando la mancata impugnazione di una successiva nota del Comune, elemento che ha inciso sulla valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto non ipotizzabile la richiesta di sospensione dell’efficacia del provvedimento “limitatamente alle decadenze e ai divieti” previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. Tale richiesta, infatti, è stata giudicata inammissibile perché prefigura una “prenotazione” di effetti sospensivi relativi a poteri amministrativi che non sono stati ancora esercitati dall’Amministrazione, in contrasto con l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., che disciplina i limiti della cognizione del giudice amministrativo.

La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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