Inottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta per l’indennizzo (TAR Lombardia n. 1969 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, l’amministrazione che non abbia dato esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza di condanna al pagamento di somme è tenuta a provvedervi integralmente, senza che possa opporre l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo dei titoli esecutivi quale giustificazione del ritardo. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta incaricato degli adempimenti sostitutivi, anche mediante variazioni di bilancio. Il criterio della gradualità delle liquidazioni non integra causa di giustificazione dell’inottemperanza, poiché l’obbligo di esecuzione del giudicato non è subordinato alla disponibilità di ordine delle risorse.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto all’indennizzo di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 210/1992, con ascrivibilità della patologia all’ottava categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, e condanna il Ministero della Salute a erogarlo dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Nonostante la notifica della sentenza e del decreto di correzione, il titolo è rimasto inadempiuto. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione integrale per la sorte capitale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato che il titolo esecutivo era divenuto definitivo e che era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
L’amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, non ha contestato l’inadempimento. Ha rappresentato soltanto che, in ragione dell’elevato numero di titoli giudiziari esecutivi di condanna, la sentenza non era ancora stata posta in liquidazione, secondo il consueto criterio dell’ordine cronologico di acquisizione al protocollo dei titoli.
Il Collegio ha respinto questa giustificazione. La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata e l’amministrazione non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. La condanna concerne la sola sorte capitale e deve essere eseguita entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore della Direzione Generale delle Risorse Umane e del Bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente della medesima Direzione. Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato — variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti e quant’altro occorra — avvalendosi, se del caso, della struttura organizzativa regionale. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.