Parere positivo condizionato su partecipazione indiretta a società in house (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 170 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 si colloca nel passaggio tra la determinazione pubblicistica dell’ente di assumere la veste di socio e la sua attuazione con gli strumenti del diritto societario. Il parere preventivo è dovuto anche quando la scelta della forma di gestione sia già stata operata a monte dall’ente di governo dell’ambito, residuando in capo all’amministrazione procedente margini di discrezionalità ridotti. L’assunzione indiretta della qualità di socio, per il tramite di una società in house intermedia, integra il presupposto oggettivo del controllo, poiché all’esito dell’operazione l’ente entra per la prima volta in relazione con la nuova realtà societaria. L’onere di analitica motivazione grava sull’ente anche in ordine alla sostenibilità finanziaria soggettiva e all’equilibrio di bilancio in chiave prospettica, profili che non possono ritenersi assolti dal solo rinvio alla documentazione di settore. Il parere positivo può essere reso con precisazioni che vincolano l’ente a successivi adempimenti di verifica e salvaguardia.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha disposto di partecipare, per il tramite della società in house Azienda Gardesana Servizi SpA di cui è socio, alla costituenda Newco SpA, destinata alla gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani nel bacino Verona Nord.
L’operazione trae origine dalla delibera dell’Assemblea del Consiglio di bacino, che ha affidato il servizio alla Newco in in house providing per quindici anni. Il Comune ha approvato lo statuto, la convenzione e la tabella delle partecipazioni al Comitato di controllo analogo, stanziando la somma di competenza per l’acquisto delle quote. La questione arriva alla Sezione perché l’operazione comporta l’acquisizione della qualifica di socio in via indiretta, con conseguente obbligo di trasmissione ai sensi dell’art. 5 Tusp.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto l’ambito della nuova funzione di controllo, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022: il vaglio cade sui presupposti giuridici ed economici della scelta, prima che questa sia attuata con gli strumenti privatistici. Il parere interviene entro il termine di sessanta giorni e ha a oggetto la necessità della società, le ragioni e le finalità della scelta, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la disciplina degli aiuti di Stato.
La Corte ritiene che la fattispecie rientri tra le ipotesi sottoposte a parere, giacché all’esito dell’operazione il Comune acquista la qualità di socio in via indiretta nella nuova società. Sul punto richiama la deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, che ha escluso dal controllo le sole operazioni societarie straordinarie compiute nella qualità di socio, segnando nell’assunzione di tale qualità la linea di confine.
Quanto ai parametri sostanziali, il Collegio verifica il rispetto dei vincoli tipologici e finalistici di cui agli artt. 3 e 4 Tusp, ritenendoli soddisfatti perché l’attività rientra nella produzione di un servizio di interesse generale. Sulla sostenibilità finanziaria, distingue il profilo oggettivo, attestato dal piano economico finanziario asseverato e dagli indicatori reddituali e patrimoniali, da quello soggettivo, riferito alla situazione dell’ente procedente.
Proprio sul secondo profilo la Corte rileva una carenza: la deliberazione non contiene le opportune specifiche indicazioni sul rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica. L’onere motivazionale è invece ritenuto assolto quanto alla convenienza economica, essendo la Relazione di settore corredata da un’analisi di benchmark con confronto tra modelli di affidamento, fabbisogni standard e dati ISPRA.
Infine, il Collegio osserva che la deliberazione non risulta motivata in ordine alla compatibilità dell’intervento finanziario con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Su queste due precisazioni si concentra il parere positivo reso allo stato degli atti, con l’ordine di pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale dell’ente.
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Nota della Redazione
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