Requisiti di direzione del Conservatorio: esperienza di strutture complesse (TAR Campania n. 1797 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di elezione del direttore di un Conservatorio, il requisito dell’esperienza professionale e di direzione, richiesto dallo Statuto e dal d.P.R. n. 136 del 2003 con riferimento anche ad ambiti multidisciplinari ed internazionali, va inteso come esperienza di direzione di strutture complesse equipollenti a un Conservatorio. Non è sufficiente la sola direzione artistica di orchestre, ancorché internazionali, poiché solo le strutture complesse hanno un raggio multidisciplinare. Il giudice amministrativo non richiede l’aver formalmente ricoperto l’incarico di direttore di un Conservatorio, ma postula comunque lo svolgimento di funzioni direttive di strutture complesse. Il candidato privo di tale requisito è inammissibile alla competizione elettiva.
Il Fatto
Con decreto del Presidente di un Conservatorio statale venivano indette le elezioni per la carica di direttore per il triennio accademico 2023/2026. La Commissione elettorale ammetteva due candidature e, con provvedimento del 10 marzo 2023, proclamava l’eletto. Il candidato non risultato vincitore impugnava gli atti della procedura, contestando la mancanza di esperienza professionale del controinteressato; il vincitore, a sua volta, proponeva ricorso incidentale dolendosi dell’ammissione del ricorrente principale, privo del requisito dell’esperienza di direzione di strutture complesse. Sopravveniva il decreto ministeriale di nomina del nuovo direttore, impugnato per illegittimità derivata con motivi aggiunti.
Il TAR, con precedente sentenza, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo riservate al giudice ordinario le questioni in materia di eleggibilità. Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello, riformava la decisione ed escludeva che nella specie si configurasse una questione di eleggibilità, rinviando la causa al Tribunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il ricorso incidentale, per gli effetti condizionanti che il suo accoglimento spiega sull’intera iniziativa processuale. Il controinteressato sostiene che il ricorrente principale difetti del requisito dell’esperienza di direzione, avendo diretto orchestre e non strutture organizzative complesse come un Conservatorio.
La doglianza è fondata. L’art. 11, comma 5, dello Statuto del Conservatorio trova fondamento nella legge n. 508 del 1999 e nel d.P.R. n. 132 del 2003. Il regolamento del 2008 stabiliva che per esperienza di direzione deve intendersi la direzione di organizzazioni complesse destinate alla produzione di servizi e attività didattiche e culturali in ambito musicale. Coerentemente, l’art. 11 dello Statuto vigente richiede la esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali: locuzione che, per il Collegio, non può che riferirsi alla direzione di strutture complesse equipollenti a un Conservatorio.
Il ricorrente principale, nel curriculum, indica numerose esperienze e incarichi di direzione, ma di orchestre, anche internazionali, non di strutture complesse. Soccorre la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui l’interpretazione della commissione elettorale è corretta nel consentire l’ammissione dei candidati che abbiano comprovato lo svolgimento di funzioni direttive, non richiedendo la norma statutaria l’aver ricoperto formali incarichi direttivi (Consiglio di Stato sez. VI, 10 giugno 2013, n. 3198). Il ricorso incidentale è quindi fondato.
Quanto al ricorso principale, il ricorrente contesta il curriculum del controinteressato, privo, a suo dire, di esperienza professionale sia nazionale sia internazionale. La censura è infondata, in quanto il requisito principale è l’essere stato direttore di un Conservatorio, pacificamente posseduto dal controinteressato, che ha altresì dimostrato esperienze multidisciplinari e internazionali, anche intese come rapporti e progetti di respiro internazionale svolti in Italia.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, mentre il ricorso incidentale è accolto, con integrale compensazione delle spese di lite per la parziale novità e la complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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