Parere positivo sulla costituzione di società in house per il servizio rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 171 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, il parere della Sezione regionale di controllo sulla costituzione di una società o sull’acquisto di partecipazioni verifica i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’ente prima della sua attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. L’onere di analitica motivazione può essere assolto per relationem agli atti del procedimento di settore, purché il complesso degli atti dia conto della necessità della società, della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e del rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il parere favorevole non supplisce alle carenze motivazionali su singoli profili, che vanno segnalate come precisazioni e restano a carico dell’ente sotto il profilo del successivo monitoraggio.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha preso atto della scelta, operata dall’Assemblea del Consiglio di bacino, di affidare in in house providing il servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani a una costituenda società per azioni, partecipata dai comuni del bacino per una durata di quindici anni.
Il Comune assume la qualifica di socio per una quota dello 0,662% del capitale sociale, con un conferimento di euro 29.769,68. La delibera subordina la sottoscrizione della quota al parere favorevole della Sezione o alla decorrenza del termine di sessanta giorni. La questione attiene alla conformità della scelta al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la funzione di controllo introdotta dalla novella, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG. Il controllo si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione, e concerne esclusivamente la costituzione di società e l’acquisto di partecipazioni.
Sul piano della competenza e del contenuto, l’atto risulta adottato con delibera del Consiglio comunale, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. c), Tusp. La Sezione ricorda che la scelta di fondo è già stata operata in sede di Assemblea di bacino, con la conseguenza che residuano scarsi margini di discrezionalità in capo all’ente procedente.
I vincoli tipologici e finalistici risultano rispettati: il Comune deterrà partecipazioni dirette in società per azioni e l’attività rientra nella produzione di un servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a), Tusp. Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Sezione distingue il profilo oggettivo, riferito alla capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario, e quello soggettivo, relativo alla situazione dell’ente. Il piano economico finanziario asseverato e la copertura dell’investimento nel bilancio di previsione soddisfano il primo profilo; difetta invece la specifica indicazione sul rispetto dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica.
Quanto alla convenienza economica, l’onere motivazionale è assolto per relationem alla relazione di settore, che contiene un’analisi di benchmark con confronto tra modalità di affidamento, fabbisogni standard e dati dell’istituto di ricerca ambientale. Le ragioni di convenienza sono ritenute congrue.
Infine, la deliberazione non risulta motivata in ordine alla compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La Sezione rende pertanto parere positivo, con le precisazioni sui profili della sostenibilità finanziaria e della disciplina unionale.
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Nota della Redazione
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