Esecuzione del giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1519 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il Tribunale amministrativo accerta la formazione del giudicato, la ritualità della notificazione del titolo e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio e, riscontrata l’omessa esecuzione, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni. L’inerzia dell’Amministrazione è accertata come fatto non contestato e legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM 10/03/2014 n. 55, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio trasmette infine il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto all’emolumento della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi € 1.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il titolo era stato notificato via posta elettronica certificata all’Amministrazione soccombente e non era stato eseguito.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata a mezzo PEC al Ministero presso il domicilio reale, non già presso la sede dell’Avvocatura.

Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, inoltre, non ha contestato di aver omesso di ottemperare al giudicato.

Integrati i presupposti, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. La scansione del termine ricalca la regola della esecuzione spontanea del titolo.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, con a carico dell’Amministrazione le relative spese. Il compenso commissariale si intende compreso in quello già percepito in ragione dei compiti istituzionali.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione e ridotte per la serialità della controversia e per la difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale nel caricamento degli importi sulle carte docenti. Si provvede alla distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore dei procuratori attorei, antistatari, e alla refusione del contributo unificato. Il Collegio ha infine mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti sui profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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