Convenzione urbanistica risolta: restituzione somme e condizione impossibile (TAR Piemonte n. 1023 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella convenzione urbanistica stipulata ai sensi dell’art. 27 della legge n. 865 del 1971, la condizione che subordina la restituzione del corrispettivo e degli oneri alla riassegnazione del lotto ad altra ditta è lecita ed efficace solo se riferita al periodo di vigenza del piano per insediamenti produttivi. Divenuta la condizione impossibile per la sopravvenuta scadenza del piano, essa non travolge l’intera convenzione: si applica il principio dell’art. 1354, terzo comma, cod. civ., nel rinvio all’art. 1419 cod. civ., richiamato dall’art. 11 della legge n. 241 del 1990. Risolta la convenzione per inadempimento ex art. 1458 cod. civ., con automatica retrocessione della proprietà al Comune, le somme versate dal privato costituiscono indebito oggettivo e devono essere restituite, mancando la trasformazione del territorio e l’aumento del carico urbanistico. La domanda di restituzione, involgendo atti paritetici lesivi di un diritto soggettivo, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, secondo comma, cod. proc. amm. ed è soggetta all’ordinario termine di prescrizione, non a decadenza.
Il Fatto
Il lotto 7A di un piano per insediamenti produttivi, approvato dal Comune di Casale Monferrato nel 2004, fu assegnato a una prima società che nel 2011 rinunciò all’edificazione e ne ottenne la retrocessione in proprietà al Comune. Con convenzione del giugno 2011 lo stesso lotto fu assegnato a una seconda società, poi incorporata dalla ricorrente, che versò il prezzo e le prime tre rate degli oneri di urbanizzazione, senza realizzare alcuna opera.
Il Comune, dichiarata nel 2013 la risoluzione della convenzione per inadempimento, subordinò la restituzione dei corrispettivi versati alla riassegnazione del lotto ad altra impresa. Nel 2019, preso atto della scadenza del piano e dell’impossibilità di riassegnarlo, qualificò il lotto come liberamente trasferibile ed escluse il rimborso. La società ha quindi chiesto l’accertamento della retrocessione e la condanna del Comune alla restituzione delle somme, in via subordinata a titolo di arricchimento senza causa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnativa della delibera del 2019. La controversia attiene ad atti paritetici e non autoritativi, rispetto ai quali il privato invoca la tutela di un diritto soggettivo. La cognizione spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la conseguenza che l’azione è soggetta all’ordinario termine di prescrizione e non a quello decadenziale, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa.
Nel merito il ricorso è stato accolto. L’art. 8 della convenzione prevedeva, per il mancato rispetto dei termini di attuazione, la risoluzione automatica e la decadenza dall’assegnazione, con riacquisizione dell’area al patrimonio comunale. In tal caso il Comune si impegnava a restituire il corrispettivo e la parte di oneri versati, trattenendo una penale del 15%. La liquidazione dell’indennizzo era però condizionata alla riassegnazione del lotto ad altra ditta.
La Corte ha ritenuto che tale condizione sia lecita ed efficace solo se riferita al periodo di vigenza del piano: diversamente andrebbe qualificata come condizione sospensiva impossibile ex art. 1354, secondo comma, cod. civ.. La sopravvenuta impossibilità, determinata dalla scadenza del piano per insediamenti produttivi, non travolge però l’intera convenzione, trovando applicazione il principio dell’art. 1354, terzo comma, cod. civ., che rinvia all’art. 1419 cod. civ., richiamato dall’art. 11 della legge n. 241 del 1990.
Sussiste dunque l’obbligo del Comune di restituire gli importi versati, essendo il titolo giustificativo venuto meno per effetto della risoluzione ex art. 1458 cod. civ., con effetto retroattivo tra le parti. La giurisprudenza amministrativa richiamata ha più volte affermato che le somme versate in attuazione di una convenzione urbanistica costituiscono indebito oggettivo quando il titolo non è venuto a esistenza, è nullo o ha perso efficacia retroattiva, mancando la trasformazione del territorio e l’aumento del carico urbanistico. Il motivo subordinato sull’ingiustificato arricchimento è rimasto assorbito. Sulla somma sono stati riconosciuti gli interessi legali dai singoli versamenti al saldo.
Nota della Redazione
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