Procura alle liti generica: inammissibile il ricorso per ottemperanza nativo digitale (TAR Lombardia n. 3076 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico, la procura alle liti rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale non può equipararsi alla procura speciale apposta in calce all’atto, ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.M. 28 luglio 2021. La procura deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità giudiziaria adita, non potendo la genericità del testo essere superata dalla mera congiunzione telematica dei documenti. La carenza di procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e, per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, non è sanabile né è ammessa la concessione dell’errore scusabile.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 1.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. L’Amministrazione non aveva adempiuto e la parte proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. Rilevata l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura alle liti, la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio aderisce al proprio recente orientamento per cui è inammissibile il ricorso quando la procura alle liti sia rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale. La procura, nel caso di specie, non indicava la sede del Tribunale amministrativo regionale adito né gli estremi del provvedimento di cui si chiedeva l’esecuzione, risultando assolutamente generica e inidonea.
La Corte richiama l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. che richiede la procura speciale, la quale deve necessariamente indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto. L’unica eccezione riguarda la procura apposta in calce al ricorso, che si incorpora in quest’ultimo, ma tale eccezione non è estensibile al caso della procura rilasciata su foglio separato e depositata in copia informatica, in quanto la congiunzione fisica dei documenti non garantisce che il soggetto abbia contezza del contenuto dell’atto.
Il Tribunale non condivide l’orientamento giurisprudenziale precedente all’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui l’allegazione di una copia digitalizzata della procura cartacea al ricorso telematico integrasse l’ipotesi di procura apposta in calce. Tale modus procedendi non dimostra l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla redazione del ricorso, ponendosi in dissonanza con la pronuncia plenaria che richiede la preesistenza o la coevità della procura al ricorso.
Quanto alla sanabilità del vizio, la Corte esclude l’applicazione dell’art. 182, secondo comma, c.p.c. e dell’errore scusabile, poiché l’esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso che deve sussistere al momento della proposizione. La concessione dell’errore scusabile non è praticabile in quanto la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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