Accesso difensivo e riservatezza commerciale: il diniego prevale senza prova di indispensabilità (TAR Lazio n. 11644 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’istanza di accesso ai documenti a scopo difensivo non è sufficiente un generico riferimento alle esigenze di tutela di un processo pendendo o instaurando. Quando i dati richiesti siano riservati per motivi commerciali, l’istante deve fornire la dimostrazione rigorosa dell’indispensabilità di ogni documento, provando il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione e la situazione giuridica che intende curare. L’onere della prova, e prima ancora dell’allegazione, del nesso di strumentalità incombe sul richiedente. L’interesse all’accesso difensivo, pertanto, non può risolversi in un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione, né legittima l’ostensione di atti afferenti alla sfera patrimoniale e negoziale di una procedura concorsuale.
Il Fatto
Un’organizzazione sindacale rappresentativa del personale navigante, parte in plurimi giudizi volti ad accertare la natura di cessione di ramo d’azienda nella vendita del perimetro “Aviation” da Alitalia a Italia Trasporto Aereo, presentava istanza di accesso alla documentazione relativa alla procedura di cessione del marchio “Alitalia”. Nonostante il parere favorevole della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (CADA), la società resistente reiterava il diniego, opposto anche in ragione della natura riservata degli atti per motivi commerciali. Avverso tale provvedimento l’associazione proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notificazione al controinteressato, rilevando che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fosse l’ente autore e detentore di alcuni degli atti richiesti, non già controinteressato in senso tecnico, e che la ricorrente aveva correttamente notificato il ricorso alla società controinteressata.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato. Ha osservato che la documentazione richiesta — relativa ad atti interni alla procedura concorsuale, a pareri del Comitato di sorveglianza e ai prezzi di cessione del marchio — afferisce esclusivamente alla sfera patrimoniale e negoziale della procedura stessa, senza presentare alcun nesso di strumentalità con le posizioni giuridiche di natura sindacale o lavoristica che l’associazione intende tutelare.
Il Tribunale ha inoltre valorizzato l’interesse oppositivo alla divulgazione dichiarato dal Ministero, ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. d), l. n. 241/1990, in ragione della presenza nei documenti di informazioni sensibili relative a strategie industriali e valutazioni economiche degli asset, la cui divulgazione potrebbe alterare le dinamiche concorrenziali del settore aereo. A fronte di tale riservatezza, l’onere di dimostrare l’indispensabilità di ogni singolo atto ai fini difensivi gravava sulla ricorrente, che non lo aveva assolto, essendosi limitata a un generico riferimento alle proprie iniziative giudiziarie.
La sentenza richiama il consolidato principio per cui, nel bilanciamento tra tutela dei segreti industriali e accesso difensivo, è necessario accertare il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e le censure formulate, ponendo l’onere della relativa allegazione e prova a carico dell’istante. In ragione dell’eterogeneità della richiesta, il Collegio ha infine escluso che l’istanza celasse una forma di controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione, non riconosciuta dall’ordinamento. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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