Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1648 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, accerta la ritualità della notificazione del titolo e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996 e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato. Per l’ipotesi di protratta inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega. Le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico e connesse ai suoi compiti istituzionali, non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo, restando assorbite in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Due docenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, del contributo per la formazione, per l’importo di euro 500,00 a testa e per l’anno scolastico 2023-2024.

Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione soccombente. Non essendo seguita l’esecuzione, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il Ministero si è costituito opponendosi all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato in via preliminare i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996. Non risultava, del resto, alcuna contestazione sul fatto che l’amministrazione avesse omesso di dare esecuzione al giudicato.

Su queste basi il Tribunale ha ordinato al Ministero di accreditare le somme liquidate sulla carta elettronica in favore dei ricorrenti, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega a altro dirigente o funzionario, per provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.

Quanto al compenso, il Collegio ha osservato che le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali. Il compenso del commissario è pertanto compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite, liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore inferiore a euro 1.100,01 e soggette a dimidiazione, sono state ridotte in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative rappresentate dalla difesa erariale, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Il Tribunale ha infine mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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