Esecuzione del giudicato sulla carta del docente e commissario ad acta (TAR Umbria n. 116 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che condanna il Ministero dell’istruzione al pagamento del bonus carta del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, è pienamente eseguibile e non può essere sospeso in attesa degli adempimenti amministrativi predisposti dall’Amministrazione. I doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza non impongono al creditore di attendere, senza certezza di tempi, la definizione di una procedura telematica prima di tutelarsi in giudizio. L’art. 112 cod. proc. amm. consente di assegnare all’Amministrazione un termine per l’ottemperanza e di nominare fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia, individuato nel Prefetto competente per territorio. La mancata prova del pagamento integrale delle somme dovute preclude la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ottiene dal giudice del lavoro una condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento del bonus carta del docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, oltre alle spese. La sentenza del Tribunale di Perugia n. 82/2024 diviene definitiva per mancata impugnazione. Notificato il titolo in forma esecutiva e decorso il termine di art. 14 d.l. n. 669/1996, il beneficio non viene corrisposto.
Il ricorrente propone allora ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine di sessanta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si costituisce formalmente e poi comunica un avvenuto pagamento, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente eccepisce che quel pagamento riguarda altra pretesa, azionata in un distinto giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto il thema probandum. Il pagamento documentato nel fascicolo si riferisce alla sentenza del Tribunale di Spoleto n. 70/2025, oggetto di un ricorso connesso e relativo a differenti periodi di servizio. La documentazione pertinente la sentenza n. 82/2024 è stata depositata nell’altro fascicolo e indica un importo inferiore a quello riconosciuto. Ne deduce che dagli atti non emerge il pagamento integrale delle somme dovute, con conseguente superamento dell’istanza di cessazione della materia del contendere.
Nel merito, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza conforme in materia di esecuzione delle sentenze di condanna del Ministero al pagamento della carta docenti. Respinge la tesi difensiva dell’Amministrazione, che faceva leva sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale e su quello dell’USR Umbria per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, invocando i doveri di leale collaborazione e buona fede.
Il Collegio osserva che la pretesa di far attendere il creditore senza certezza di tempi appare eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma supporta la necessità che il docente ponga in essere gli adempimenti previsti in via amministrativa e attenda la trattazione della propria posizione, né dispone la sospensione dei giudizi. In mancanza di modifiche alle procedure e ai tempi di pagamento, non vi sono ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza.
Quanto all’individuazione del commissario, il Tribunale conferma il criterio del Prefetto competente per territorio. Assegna quindi al Ministero sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti e nomina fin d’ora il Prefetto di Perugia, o un funzionario delegato, perché in caso di infruttuoso decorso provveda al rilascio della carta docente e all’accredito delle somme, con compenso di euro 500,00 a carico dell’Amministrazione inottemperante.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, a favore del difensore antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato, in ragione del numero significativo di ricorsi analoghi accolti.
Nota della Redazione
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