Ordinanza di demolizione e sanatoria: improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Lazio n. 889 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio, nel corso del giudizio, di un titolo abilitativo in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 per opere colpite da un’ordinanza di demolizione non determina la cessazione della materia del contendere, ma l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. La cessazione della materia del contendere, che costituisce pronuncia di merito, presuppone che l’Amministrazione abbia annullato o riformato il provvedimento impugnato, soddisfacendo integralmente la pretesa azionata. L’improcedibilità, viceversa, è pronuncia di rito che consegue al venir meno di una condizione dell’azione quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità per il ricorrente, come nel caso in cui la sanatoria renda lecite le opere e svuoti di effetti l’ordine demolitorio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune ingiungeva la demolizione di un fabbricato ad uso ricovero attrezzi agricoli, qualificato nella motivazione come realizzato in “assenza/difformità SCIA” ex artt. 22 d.P.R. n. 380/2001 ma sanzionato ai sensi degli artt. 31 d.P.R. n. 380/2001, disposizione riferita agli interventi realizzati in totale difformità o in assenza del titolo edilizio.
Accolta l’istanza cautelare per la rilevata incompatibilità logica e giuridica tra i rilievi istruttori e la qualificazione degli interventi, il ricorrente attivava la procedura di regolarizzazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001. Il Comune, definita positivamente la sanatoria, depositava il provvedimento e chiedeva la declaratoria di improcedibilità; il ricorrente concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale che distingue nettamente i due istituti: la cessazione della materia del contendere ricorre quando il successivo operato della Pubblica Amministrazione si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, realizzando il bene della vita atteso; la sopravvenuta carenza di interesse opera, invece, quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente e l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità.
La Corte sottolinea che la prima è una pronuncia di merito, caratterizzata dall’accertamento della piena soddisfazione della pretesa, mentre la seconda è una pronuncia di rito fondata sul venir meno di una condizione dell’azione.
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale rileva che il Comune non ha annullato né riformato l’ordinanza impugnata, ma ha rilasciato un nuovo e autonomo titolo abilitativo in sanatoria che, rendendo lecite le opere, ha avuto l’effetto di svuotare di effetti l’ordine demolitorio. In conformità al precedente richiamato, secondo cui il rilascio di una concessione in sanatoria nel corso del giudizio non determina cessazione della materia del contendere ma improcedibilità, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese vengono compensate, considerato che la scelta della sanatoria è stata indotta dalla stessa Amministrazione, la cui motivazione aveva orientato il privato verso la regolarizzazione.
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Nota della Redazione
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