Riserva concorsi militari solo dopo tutte le prove selettive (TAR Lazio n. 9792 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riserva di posti prevista dall’art. 649 del D.Lgs. n. 66/2010 per gli allievi delle scuole militari nei concorsi per l’ammissione alle accademie non esonera i titolari dalla partecipazione a tutte le prove della procedura concorsuale, ivi compreso il tirocinio formativo. In assenza di specifiche graduatorie riservate, la graduatoria è unica e la riserva opera solo dopo l’individuazione degli idonei, favorendo l’inserimento dei riservatari tra i vincitori. La riserva di posti si distingue dal concorso riservato e la sua applicazione non può avvenire tramite la creazione di percorsi paralleli che sottraggano i candidati alla competizione generale.
Il Fatto
Un candidato, allievo dell’ultimo anno di una Scuola Militare, partecipava al concorso per l’ammissione al Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, facendo valere la riserva di posti prevista dal bando. Superate tutte le prove selettive, risultava tuttavia escluso dal tirocinio attitudinale presso l’Accademia, non essendo ricompreso tra i primi 80 concorrenti in ordine di punteggio.
A seguito dell’ordinanza cautelare di accoglimento, l’Amministrazione non provvedeva alla convocazione del ricorrente, ormai superato il termine del tirocinio. Il candidato impugnava quindi la graduatoria finale di merito, sostenendo la violazione della normativa sulla riserva dei posti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto riunito il ricorso proposto ex art. 59 c.p.a. per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare, rilevando la natura incidentale dell’istanza rispetto al giudizio principale. Nel merito, il Collegio ha ricostruito la struttura del bando, distinguendo l’elenco degli ammessi al tirocinio, che non costituisce una graduatoria, dalle graduatorie finali di merito e dei vincitori su cui opera la riserva.
La Corte, discostandosi da propri precedenti e uniformandosi all’indirizzo del Consiglio di Stato, ha affermato che la riserva di posti non legittima i titolari a essere ammessi automaticamente alle fasi intermedie del concorso. La partecipazione a tutte le prove, incluso il tirocinio formativo, rimane condizione necessaria, salvo poi poter beneficiare della riserva solo al momento della formazione della graduatoria finale.
Questa interpretazione risponde al principio costituzionale di accesso ai pubblici uffici mediante concorso, ex art. 97 Cost., che esige una lettura restrittiva delle eccezioni e la selezione dei soggetti migliori. La riserva opera quindi solo tra coloro che abbiano superato la selezione, senza creare percorsi concorsuali paralleli. Nella specie, solo un riservatario aveva effettivamente beneficiato della riserva, essendo stato inserito tra i vincitori pur collocandosi in posizione utile inferiore.
Nota della Redazione
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