Esecuzione del giudicato sulla carta docente (TAR Liguria n. 1177 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, accertata l’assenza di contestazioni nel merito e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato nel termine di sessanta giorni. Sussistono i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, con ulteriore termine di trenta giorni per l’esecuzione in caso di perdurante inottemperanza. La richiesta di parte e l’assenza di ragioni ostative giustificano la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Le ricorrenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 6 febbraio 2024 n. 158. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, con riferimento alle annualità indicate da ciascuna ricorrente, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.
La stessa sentenza ha condannato il Ministero a corrispondere a una delle ricorrenti la Retribuzione Professionale Docenti in relazione ai periodi lavorati con contratti a tempo determinato. Il Ministero si è costituito in giudizio senza svolgere contestazioni nel merito. Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025 il ricorso è passato in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la domanda di ottemperanza verificando anzitutto i presupposti dell’azione esecutiva. Il Collegio constata l’assenza, nel merito, di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997.
Su queste basi il TAR ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della pronuncia. L’ordine si articola in due adempimenti: l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti con l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso, e il pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti.
Il Collegio ritiene altresì sussistenti i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Il commissario dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30.
Quanto alla misura coercitiva, il TAR rileva che sussiste la richiesta di parte e non ricorrono ragioni ostative. Fissa pertanto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il ricorso è dunque accolto nei termini indicati.
Nota della Redazione
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