Indagine di mercato senza limiti e rotazione negli appalti sottosoglia (TAR Abruzzo n. 545 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di rotazione, di cui all’art. 49 d.lgs. n. 36/2023, non si applica alle procedure negoziate di cui all’art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, qualora l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. In tal caso, difettando la discrezionalità della stazione appaltante nella scelta dei concorrenti, l’invito del contraente uscente è legittimo. Il ricorso incidentale escludente è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora sia respinto il ricorso principale, non potendo l’aggiudicatario trarre utilità dalla decisione censure volte all’esclusione del concorrente.
Il Fatto
La Procura della Repubblica di Teramo indiceva una procedura negoziata senza bando sul MEPA per l’affidamento del servizio di vigilanza armata degli Uffici Giudiziari. L’avviso di indagine di mercato, pubblicato nel luglio 2025, consentiva la partecipazione di tutti gli operatori in possesso dei requisiti, senza limiti numerici. All’esito della procedura, cui partecipavano due soli operatori, il servizio veniva aggiudicato alla Vigilantes Group s.r.l., gestore uscente in proroga.
Il secondo classificato, Consorzio Fi.Fa. Network, impugnava l’aggiudicazione deducendo la violazione del principio di rotazione, mentre l’aggiudicataria spiegava ricorso incidentale escludente, censurando la mancata esclusione del consorzio per carenza di requisiti. Il ricorrente principale rinunciava alla domanda cautelare e la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 10 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, richiamando l’orientamento in tema di ordine di trattazione tra ricorso principale e incidentale escludente. L’eventuale accoglimento del secondo non avrebbe determinato l’improcedibilità del primo, residuando in capo al ricorrente principale l’interesse alla rinnovazione della gara; viceversa, il rigetto del principale avrebbe reso improcedibile l’incidentale per carenza di interesse.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la portata dell’art. 49 d.lgs. n. 36/2023, il quale al comma 5, come modificato dal d.lgs. n. 209/2024, esclude l’applicazione della rotazione per i contratti affidati con le procedure di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza limiti al numero di operatori da invitare. La ratio del principio, ossia evitare rendite di posizione e vantaggi competitivi del gestore uscente, non ricorre quando la stazione appaltante non ha esercitato discrezionalità nella scelta dei concorrenti.
Nel caso di specie, l’avviso pubblico del luglio 2025 aveva espressamente escluso l’intenzione di porre limiti al numero di operatori da invitare, sicché l’indagine di mercato era stata effettuata in applicazione del comma 5 dell’art. 49. I requisiti di partecipazione richiesti — abilitazione MEPA, iscrizione CCIAA, licenza prefettizia e certificazione UNI — non integravano una riduzione artificiosa della platea, attenendo all’idoneità professionale nel settore.
La Corte ha inoltre osservato che la Procura, potendo ricorrere all’affidamento diretto in ragione della conformazione del mercato, aveva optato per la procedura negoziata aperta all’intero mercato. L’invito alla Vigilantes Group era pertanto coerente con i principi di concorrenza e di risultato. La circostanza che solo due invitati avessero presentato offerta confermava l’esigenza di assicurare la presentazione di almeno un’offerta, essendo l’aggiudicazione prevista anche in presenza di una sola offerta valida.
Il Tribunale ha infine dichiarato l’improcedibilità del ricorso incidentale escludente, atteso che l’accertata legittimità dell’aggiudicazione rendeva priva di utilità la decisione sulle censure volte all’esclusione del consorzio. Ha respinto il ricorso principale, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Ministero, con compensazione tra le parti private.
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Nota della Redazione
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