Mancato riconoscimento titoli esteri e inserimento con riserva nelle GPS (TAR Lazio n. 8279 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la disposizione dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022 che, per i docenti che abbiano conseguito all’estero il titolo di specializzazione per il sostegno e siano in attesa del riconoscimento in Italia, prevede l’inserimento con riserva nelle GPS senza attribuire il diritto alla stipula dei contratti di supplenza. Il riconoscimento del titolo estero ha carattere costitutivo dell’esercizio della professione nel Paese ospitante e, non operando un sistema di riconoscimento automatico per la professione docente, la limitazione non contrasta con il diritto dell’Unione europea né determina disparità di trattamento rispetto a chi ha conseguito il titolo in Italia. Il bilanciamento operato dall’amministrazione tra l’interesse dei docenti all’attività lavorativa e la tutela dei discenti non è manifestamente irragionevole né sproporzionato.

Il Fatto

Un gruppo di docenti non di ruolo, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno conseguito in Romania, chiedeva l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) formate per il biennio 2022/2023-2023/2024 ai sensi dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022. Tutti i ricorrenti presentavano l’istanza di riconoscimento del titolo estero entro il 20 luglio 2022 e venivano iscritti in graduatoria con riserva di riconoscimento. L’ordinanza impugnata, all’art. 7, comma 4, lett. e), prevedeva che l’inserimento con riserva non desse titolo all’individuazione quale avente diritto alla stipula del contratto di supplenza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso per uno dei ricorrenti, per sopravvenuta carenza di interesse, e ha disatteso, per carenza di interesse, la censura relativa alla mancata ammissione alle GPS, essendo tutti gli altri iscritti con riserva. Nel merito, la Sezione ha ribadito il precedente conforme di cui alla sentenza n. 2519/2024, affermando la legittimità della scelta di riservare la stipula del contratto ai titolari di specializzazione riconosciuta.

La Corte ha osservato che l’ammissione con riserva, pur senza diritto alla stipula, consente all’interessato di essere incluso in graduatoria e, ove il riconoscimento intervenga nel corso dell’anno scolastico, di vedere sciolta positivamente la riserva e stipulare il contratto. Tale meccanismo realizza un bilanciamento tra l’interesse del docente all’attività lavorativa e gli interessi dei discenti a ricevere un sostegno didattico qualificato e dei docenti ammessi senza riserva a non essere superati in graduatoria, che risultano qualitativamente e quantitativamente prevalenti.

Quanto al contrasto con il diritto europeo, la direttiva 2005/36/CE non contempla per la professione docente un sistema di riconoscimento automatico, lasciando all’amministrazione un margine valutativo anche nell’imposizione di misure compensative. Il riconoscimento ha natura costitutiva del diritto all’esercizio della professione, sicché l’interessato non può pretenderne l’esercizio in mancanza di esso. Esclusa altresì la disparità di trattamento, non versando in situazione identica chi ha conseguito il titolo in Italia e chi lo ha conseguito all’estero.

La disciplina dell’ordinanza non contrasta infine con la normativa primaria: l’art. 59, comma 4, d.l. n. 73/2021, che per il solo anno scolastico 2021/2022 consentiva la stipula di contratti anche agli iscritti con riserva, non è stato riprodotto dall’art. 5-ter d.l. n. 228/2021, che per l’anno 2022/2023 ha limitato il reclutamento straordinario ai soli soggetti in possesso del titolo di specializzazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *