Graduatorie di contributi agli enti locali e punteggio numerico quale motivazione (TAR Calabria n. 619 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per l’erogazione di contributi agli enti locali il punteggio numerico espresso dalla commissione sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione, quando l’apparato delle voci e sotto-voci previsto dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è chiaro, analitico e articolato, così da delimitare il giudizio nell’ambito di un minimo e di un massimo e rendere comprensibile l’iter logico seguito. La lex specialis che, in attuazione dell’art. 12 l. n. 241/1990, fissa i parametri di attribuzione dei contributi e i criteri di valutazione non impugnata rende inammissibili le censure sulla carenza di criteri. Il vaglio sui punteggi attribuiti agli altri concorrenti si risolve in un inammissibile sconfinamento nel merito, non ravvisandosi, da uno scrutinio ab externo, evidenze di irragionevolezza o illogicità. Il verbale di intesa tra Regione ed ente locale non può vincolare a monte la procedura selettiva, né è qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. n. 241/1990.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugna il decreto dirigenziale regionale del 21.12.2020, con il quale la propria domanda di finanziamento per un progetto di valorizzazione dei borghi è stata giudicata “ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse” e collocata al novantacinquesimo posto della graduatoria definitiva con un punteggio di 37,40. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento anche degli atti presupposti: il decreto che ha reso nota la graduatoria provvisoria, i verbali della commissione di valutazione e ogni atto connesso.
Deduce la violazione degli artt. 3, 11 e 12 l. n. 241/1990, dell’art. 26 d.lgs. n. 33/2013 e l’eccesso di potere. La Regione si costituisce, eccependo l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso. La tutela cautelare è respinta con ordinanza n. 237/2021 per carenza di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dal vaglio dei rilievi processuali, risultando il ricorso infondato nel merito. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che i criteri di valutazione sarebbero stati determinati dal medesimo soggetto redattore dell’avviso, anziché dall’organo politico mediante apposito regolamento. La doglianza è inammissibile, non essendo impugnato l’avviso pubblico contenuto nel decreto n. 918/2018, che in attuazione dell’art. 12 l. n. 241/1990 indica i parametri per l’attribuzione dei contributi, le modalità della procedura e i criteri di valutazione.
La procedura selettiva e la relativa disciplina integrano un atto gestionale, riconducibile alla sfera di attribuzioni dell’amministrazione attiva e non dell’organo politico; il decreto di approvazione dell’avviso si fonda sulla delibera di Giunta n. 143/2011, approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 140 del 7.11.2011 e prorogata con delibera di Giunta n. 234 del 30.05.2014.
Sul secondo motivo, relativo al mancato riesame delle osservazioni, il Collegio rileva che dall’allegato 3 al decreto impugnato e dai verbali richiamati risultano motivazioni sufficientemente esaustive sul mancato accoglimento dell’istanza di riesame, non essendo state formulate censure specifiche.
Quanto alla violazione dell’art. 11 l. n. 241/1990, l’approvazione della graduatoria definitiva costituisce il provvedimento finale di ogni procedimento ad evidenza pubblica. Il verbale di intesa sottoscritto tra le parti non può determinare alcun vincolo sulla procedura selettiva, pena la compressione degli apprezzamenti discrezionali della commissione e la violazione della lex specialis e del principio di imparzialità. Il richiamo all’art. 11 non è conferente e l’asserita intesa non è qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. n. 241/1990.
Da ultimo, sull’inidoneità del mero punteggio a esprimere un motivato giudizio, il Collegio ribadisce che nelle procedure selettive il punteggio numerico opera come sufficiente motivazione quando i criteri e sub-criteri sono puntuali. Le deduzioni sui punteggi assegnati agli altri Comuni costituiscono un inammissibile sconfinamento nel merito, non ravvisandosi evidenze di irragionevolezza o illogicità. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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