Esecuzione del giudicato e carta elettronica del docente con penalità di mora (TAR Campania n. 3065 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato che accerta il diritto del docente a tempo determinato al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1 della l. 107/2015, va accolto quando la sentenza sia divenuta definitiva per mancata impugnazione e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Sussistono pertanto i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. per ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine assegnato. Il giudice amministrativo può applicare la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurandola agli interessi legali sulla somma dovuta. L’incarico di commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Con una sentenza della corte d’appello territorialmente competente, l’Amministrazione scolastica era stata condannata a riconoscere al ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, il beneficio economico annuo erogato tramite la carta elettronica, con le stesse modalità previste per il personale di ruolo, in relazione a più anni scolastici di servizio. La decisione, notificata all’Amministrazione, non era stata impugnata ed era quindi divenuta definitiva, come attestato dalla certificazione di cancelleria.
Poiché l’Amministrazione non aveva dato corso al giudicato, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse dichiarata la mancata esecuzione, che fosse assegnato un termine per adempiere, che fosse nominato un commissario ad acta, che fosse fissata la penalità di mora e che l’Amministrazione fosse condannata alle spese, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Dalla documentazione in atti emerge la definitività del titolo azionato, per mancata impugnazione attestata da apposita certificazione, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Su queste basi il ricorso è stato ritenuto fondato.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal giudicato, assegnando un termine decorrente dalla notificazione o comunicazione della decisione. L’ordine recepisce il dispositivo del titolo azionato e ne impone l’esecuzione integrale.
Quanto al commissario ad acta, il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto propri precedenti. La nomina è stata disposta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, individuando il dirigente competente o un funzionario delegato.
Il compenso dell’ausiliario sarà determinato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con riferimento agli artt. 55 e 56 per le spese di adempimento e all’art. 71 per i termini di presentazione della parcella, il cui dies a quo coincide con il compimento dell’ultimo atto esecutivo e non con il deposito della relazione.
Il Tribunale ha inoltre riconosciuto la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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