CAM non escludenti se premiali e prova di resistenza nel terzo classificato (TAR Campania n. 1510 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di evidenza pubblica i criteri ambientali minimi non costituiscono specifiche tecniche a pena di esclusione quando la legge di gara li configuri quali criteri premiali, dovendosi avere riguardo all’interpretazione del disciplinare e al segmento procedurale in cui la verifica è collocata. Ove il rispetto dei CAM rilevi come elemento essenziale dell’offerta, la verifica può essere demandata alla fase esecutiva; ove rilevi come elemento premiale, la verifica appartiene alla gara, ma la sua assenza comporta il solo mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo. Il terzo classificato che non dimostri l’illegittimità del posizionamento dei primi due concorrenti, o che comunque non possa sopravanzarli in graduatoria anche accogliendo le censure, è privo di interesse e il ricorso è inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza.

Il Fatto

La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta per l’affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Caivano, gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale. All’esito della procedura si è classificata terza con 80,20 punti, preceduta dall’RTI aggiudicatario e dal concorrente secondo classificato.

Ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara deducendo tre motivi: la difformità delle offerte tecniche rispetto ai CAM con riferimento agli automezzi; la mancata allegazione delle schede tecniche dei contenitori e delle relative certificazioni; l’omessa specificazione delle quote di esecuzione del servizio all’interno del raggruppamento. Le controinteressate hanno eccepito il difetto di interesse per mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il terzo motivo, dichiarandolo infondato. L’RTI aggiudicatario, nella domanda di partecipazione e nell’atto di costituzione, ha indicato le quote di partecipazione con espresso riferimento al “servizio oggetto dell’appalto”, con impegno ad eseguirlo. L’indicazione è chiara nel correlare quote di partecipazione e quote di esecuzione, tanto più che entrambe le società sono qualificate per la totalità dei servizi, rendendo la specificazione addirittura superflua.

Quanto ai primi due motivi, il Tribunale muove dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui le stazioni appaltanti devono adeguare la lex specialis ai CAM, attribuendo ad essi rilevanza come elementi essenziali dell’offerta ovvero come criteri premiali. La qualificazione dipende dall’interpretazione della legge di gara. Nel disciplinare i CAM non compaiono come specifiche tecniche essenziali: l’art. 4 li richiama genericamente con riferimento alla fase esecutiva, mentre l’art. 11, tra i criteri di valutazione dell’offerta, li considera ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale, pari a un massimo di 5 punti.

Ne discende che limitate difformità dalle percentuali di veicoli puliti non possono condurre all’esclusione, né dell’aggiudicataria né della seconda classificata. Il Collegio osserva inoltre che, anche azzerando il punteggio del criterio premiale, il divario di 11,77 punti tra prima e terza classificata non sarebbe colmato, poiché superiore ai 5 punti massimi attribuibili.

Nel merito, il criterio di calcolo seguito dalla ricorrente non è coerente con il decreto ministeriale, poiché le percentuali di veicoli puliti vanno riferite ai soli veicoli offerti appartenenti alle medesime categorie contemplate dal decreto, e non al totale dei mezzi. La stazione appaltante ha valutato l’offerta dell’aggiudicataria con un criterio di equivalenza tra categorie, compensando il lieve scostamento nella categoria N1 con il 100% di veicoli puliti di categoria L5/L7: valutazione ragionevole e non specificamente contestata.

Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile, per difetto di interesse e mancato superamento della prova di resistenza, e in parte infondato. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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