Esecuzione del giudicato sulla Carta docente per i precari (TAR Emilia-Romagna n. 180 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza previsto dagli art. 112 e segg. cod. proc. amm. è esperibile quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione, nemmeno in parte, al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. La decorrenza del termine di centoventi giorni fissato dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, matura dalla notificazione del titolo all’amministrazione statale e legittima l’ordine di provvedere. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta. La scelta di affidare le funzioni commissariali a un dirigente già inserito nella struttura dell’ente debitore esclude la liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, con condanna dell’amministrazione a consentirne la fruizione alle stesse condizioni dei docenti a tempo indeterminato. La pronuncia, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed è passata in giudicato.

Malgrado il titolo esecutivo, l’amministrazione non ha corrisposto l’importo di euro 2.500,00 complessivi. La ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di provvedere e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta, con eventuale ricorso allo speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che dagli atti e dalla documentazione prodotta emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio. L’amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento e non si è costituita in giudizio, non risultando alcuna difesa sull’esecuzione in parte qua del giudicato.

Il percorso argomentativo muove dall’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, che ha riconosciuto alla ricorrente la fruizione della Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato. Il giudice amministrativo verifica la persistenza dell’inadempimento e la decorrenza dei termini, senza riesaminare il merito del rapporto già accertato.

Sul piano temporale, il Collegio ha accertato il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, che l’amministrazione statale ha a disposizione per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta per via telematica all’indirizzo certificato dell’amministrazione.

Accertata la scadenza del termine e l’assenza di contestazione, il Collegio ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha inoltre ritenuto non necessario, allo stato, attivare il meccanismo dello speciale ordine di pagamento, risultando sufficiente l’ordine di esecuzione con il termine assegnato.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione debitrice, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione inviata dalla ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura ministeriale, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso commissariale. La condanna alle spese segue la soccombenza dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *