Compenso straordinario per servizio in giorno di riposo escluso dall’interpretazione autentica (TAR Marche n. 59 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 476, della legge n. 147/2013, norma di interpretazione autentica, stabilisce che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Ne consegue che all’indennità di compensazione prevista dall’art. 54, comma 3, del d.P.R. n. 164/2002 e dall’art. 28, comma 3, del d.P.R. n. 170/2007 non può cumularsi il compenso per lavoro straordinario per le ore rientranti nella media oraria giornaliera. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato anteriori all’entrata in vigore della legge.
Il Fatto
Alcuni appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza hanno chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario prestato, a decorrere dal 7 novembre 2008, in giornate destinate a riposo settimanale o festive infrasettimanali, in virtù di ordini formali di servizio. A fondamento della domanda hanno dedotto che l’Amministrazione aveva riconosciuto la sola indennità di compensazione e la maggiorazione per straordinario soltanto a partire dalla settima ora di servizio, escludendo le ore rientranti nella media oraria giornaliera.
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Marche e chiesto la condanna delle Amministrazioni al pagamento delle somme dovute, con interessi legali, in aggiunta all’indennità già prevista, e il risarcimento del danno da lesione della dignità del lavoratore in via subordinata. Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale e non specificamente contestata. Sulla base della sede di servizio indicata dall’Amministrazione, la competenza è stata riconosciuta rispettivamente in capo al TAR Abruzzo, al TAR Lazio e al TAR Sicilia per tre ricorrenti, con conseguente declaratoria di difetto di competenza di questo Tribunale nei loro confronti.
Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha richiamato l’art. 1, comma 476, della legge n. 147/2013, che ha interpretato autenticamente l’art. 10, comma 3, del d.P.R. n. 170/2007 e l’art. 11, comma 8, del d.P.R. n. 163/2002. La norma stabilisce che la prestazione resa nel giorno di riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno giornaliero.
La disposizione fa salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della legge. Nel caso esaminato tale condizione non ricorreva, con la conseguenza che la pretesa dei ricorrenti di cumulare l’indennità di compensazione e la retribuzione per straordinario non poteva trovare accoglimento. L’interpretazione autentica, avendo efficacia retroattiva, ha reso inammissibile la pretesa fondata sul diverso criterio di computo.
Il Collegio ha infine compensato le spese processuali, rilevando che, prima dell’approvazione della legge di interpretazione autentica, la questione non era pacifica. Il ricorso è stato quindi respinto per tutti i ricorrenti diversi da quelli per i quali è stata dichiarata l’incompetenza territoriale.
Nota della Redazione
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