Recupero aiuti comunitari tabacco: necessaria autonoma istruttoria di AGEA (TAR Umbria n. 164 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero di aiuti comunitari, AGEA è l’organismo competente ad accertare l’indebita percezione e a disporre la restituzione delle somme non dovute. Tuttavia l’accertamento non può fondarsi sulla mera imputazione penale né sul richiamo a una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione che non affermi la responsabilità dell’interessato. L’Amministrazione deve svolgere un’autonoma valutazione del materiale istruttorio e prendere in considerazione le controdeduzioni del destinatario. In difetto, il provvedimento è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione. Le contestazioni relative all’escussione della polizza fideiussoria esulano dalla giurisdizione amministrativa e appartengono al giudice ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, ha percepito un premio comunitario nel settore del tabacco per la campagna 2002. A seguito di una segnalazione del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, AGEA ha avviato un procedimento per indebita percezione del contributo, quantificato in circa 7.584,20 euro oltre interessi, disponendo la sospensione delle erogazioni e intimando la restituzione della somma complessiva.
Il procedimento penale a carico del ricorrente si è concluso con non luogo a procedere perché il fatto non sussiste per un’ipotesi di reato e per intervenuta prescrizione quanto all’art. 640 bis cod. pen. Il ricorso proposto innanzi al TAR Lazio è stato dapprima dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, poi riassunto dopo la pronuncia del Consiglio di Stato che ha affermato la giurisdizione amministrativa, e infine trasferito per competenza al TAR Umbria.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha dichiarato l’inutilizzabilità della memoria depositata dalla difesa resistente, in violazione del termine perentorio di trenta giorni liberi previsto dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. Ha inoltre confermato la giurisdizione amministrativa sulla controversia, già affermata dal Consiglio di Stato.
Il quarto motivo di ricorso, concernente l’escussione della polizza fideiussoria, è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui le controversie sull’escussione di una fideiussione rientrano nella cognizione del giudice ordinario, trattandosi di rapporto privatistico privo di carattere autoritativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Nel merito, il primo motivo è stato respinto. Il Collegio ha ribadito che AGEA, quale organismo di coordinamento, è competente ad accertare l’indebita percezione dei contributi e a disporne il recupero, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato e la propria precedente pronuncia.
Il secondo e il terzo motivo sono stati accolti. La Corte ha rilevato che AGEA ha fondato l’accertamento sulla sola imputazione penale, sul richiamo alla sentenza di non luogo a procedere e su una nota del Comando carabinieri. Il provvedimento non reca però alcuna autonoma valutazione delle risultanze processuali, limitandosi a dare atto della presentazione delle controdeduzioni del ricorrente senza esaminarle.
La sentenza penale, ha osservato il Collegio, non ha affermato la responsabilità del ricorrente, ma ha soltanto ritenuto di non poter escludere i fatti con certezza, dando atto di una situazione di incertezza riferita complessivamente a più imputati. AGEA avrebbe dovuto svolgere approfondimenti specifici sulla posizione del singolo, tanto più a fronte delle circostanze dedotte dall’interessato circa l’effettiva produzione e consegna del tabacco. Il provvedimento è stato pertanto annullato, con assorbimento delle censure sulla prescrizione e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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