L’ammonimento del Questore è misura preventiva: non richiede prova piena del reato (TAR Trentino-Alto Adige n. 47 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del Questore, adottato ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 e dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013, è misura di prevenzione con finalità dissuasiva e cautelare, fondata su un giudizio prognostico formulato ex ante. Ai fini della sua adozione non è necessaria la piena prova dei fatti, né l’accertamento degli elementi costitutivi del reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen., essendo sufficiente un quadro indiziario che renda attendibile il pericolo di degenerazione in condotte penalmente rilevanti. L’estensione alle relazioni affettive cessate introdotta dalla legge n. 168/2023 non opera retroattivamente quando i fatti pregressi integrano il solo contesto relazionale delle condotte recenti oggetto di valutazione. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla manifesta irragionevolezza e sproporzione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento orale emesso dal Questore, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti e consequenziali. Il provvedimento origina dall’istanza presentata dalla moglie separata, che aveva riferito di essere vittima di atti persecutori. Dopo l’avvio del procedimento l’interessato ha depositato scritti difensivi, senza ottenere l’audizione personale, e ha poi inutilmente sollecitato l’autotutela.

Davanti al giudice amministrativo il ricorrente ha dedotto tre motivi: l’applicazione retroattiva della disciplina introdotta dalla legge n. 168/2023 rispetto a fatti anteriori alla sua entrata in vigore; il difetto di istruttoria e l’inattendibilità delle dichiarazioni della controinteressata, valorizzando la revoca in sede penale della misura cautelare del divieto di avvicinamento; la violazione del contraddittorio per mancata audizione. Il ricorrente lamenta che le condotte si riducano a due episodi privi di intento vessatorio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 8 del d.l. n. 11/2009 disciplina l’ammonimento per i reati di cui agli artt. 612-bis e 612-ter cod. pen.; l’art. 3 del d.l. n. 93/2013, come modificato dalla legge n. 168/2023, estende l’istituto ai fatti riconducibili a un elenco di reati commessi nell’ambito della violenza domestica. L’istituto si configura quale misura di prevenzione con finalità dissuasive, volta a scoraggiare ogni forma di persecuzione nelle relazioni affettive.

Sul primo motivo la Corte esclude la retroattività. La tutela anticipatoria trova fondamento autonomo nella fattispecie generale dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, a prescindere dall’applicazione della disciplina del 2013 come novellata. Inoltre gli episodi risalenti al 2022 non costituiscono l’oggetto della valutazione, ma integrano la rappresentazione del contesto relazionale in cui si collocano le condotte recenti. Non si tratta di sanzionare fatti storici, bensì di qualificare il comportamento attuale alla luce della definizione di violenza domestica, che ricomprende le relazioni affettive o di coniugio pregresse, anche in assenza di attuale convivenza.

Il secondo motivo è respinto muovendo dalla natura preventiva e cautelare dell’ammonimento, espressione di un giudizio prognostico ex ante. Non è richiesta l’acquisizione di prove idonee a resistere in un giudizio penale, né che le condotte presentino gli stringenti requisiti dell’art. 612-bis cod. pen.; rileva la mera probabilità che gli atteggiamenti molesti degenerino in condotte di reato. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella conduzione dell’istruttoria, essendo rimessa alla sua libera valutazione la modulazione degli approfondimenti. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta irragionevolezza e sproporzione, senza sostituzione nel merito. Nel caso concreto gli elementi raccolti — l’istanza circostanziata, il ricorso al centro antiviolenza e ai servizi sociali, la conflittualità della recente separazione e il provvedimento cautelare penale — sostengono la valutazione di pericolo.

Quanto alla revoca della misura cautelare, il Tribunale rileva che essa non poteva assumere rilievo, non essendo nota all’Amministrazione al momento dell’adozione dell’atto. La legittimità del provvedimento si valuta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. L’autonomia tra procedimento amministrativo e penale non impedisce al Questore di attribuire rilievo agli elementi emergenti dall’istruttoria penale.

Infine il terzo motivo è respinto: la mancata audizione non configura di per sé lesione del diritto di difesa, poiché le persone informate sui fatti possono esporre le proprie dichiarazioni anche per iscritto. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, espressamente valutata dal Questore. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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