Cassa integrazione, sindacato limitato e onere probatorio sulla crisi (TAR Lombardia n. 810 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di diniego dell’ammissione alla cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, incontra i limiti connessi all’ampio margine di discrezionalità tecnica che connota la valutazione dell’ente previdenziale sulla sussistenza della crisi aziendale: le scelte dell’amministrazione sono sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti, inattendibili o viziate da travisamento in fatto. Grava sul richiedente l’onere di dimostrare l’eccezionalità e la straordinarietà della flessione degli ordinativi, quale fatto non imputabile in quanto imprevedibile, provando che nel settore di riferimento siano intervenuti fattori di contrazione di portata eccezionale e superiori al generale andamento critico del quadro economico nazionale. L’assenza di questo specifico e concreto dato dimostrativo, non surrogabile con affermazioni generiche o con il mero confronto delle commesse succedutesi nel tempo, integra una carenza della prospettazione posta a fondamento della domanda.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato all’INPS due distinte domande di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per un apprendista e per dieci lavoratori qualificati, in relazione al periodo dal 18 ottobre al 26 dicembre 2021. Con provvedimento del 22 febbraio 2022 l’istituto ha respinto le istanze, rilevando il mancato riscontro al soccorso istruttorio e l’assenza di congrue informazioni sulla crisi di mercato invocata e sul rapporto di causalità con l’andamento dell’attività aziendale.
Avverso tale reiezione la società ha proposto ricorso gerarchico dinanzi al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee, che non è stato deciso nel termine di novanta giorni. Di qui il ricorso al giudice amministrativo, con domanda di annullamento del diniego e di accertamento del diritto all’integrazione salariale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto sul piano fattuale. L’INPS ha prodotto in giudizio la copia in formato pdf della ricevuta di consegna della PEC con cui erano state richieste le integrazioni documentali, senza che la ricorrente abbia contestato la genuinità della produzione.
Il secondo motivo è esaminato alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’ente previdenziale, poiché il riconoscimento di una situazione di crisi aziendale implica un ampio margine di discrezionalità tecnica. Le scelte dell’amministrazione sono sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti, inattendibili o viziate da travisamento in fatto, come affermato dal Cons. Stato, Sez. III, 8 agosto 2023, n. 7698.
La Corte richiama poi il principio secondo cui il richiedente deve dimostrare l’eccezionalità e la straordinarietà della flessione degli ordinativi, provando che nel settore di interesse, per ragioni avulse dall’ordinario, siano intervenuti specifici e imprevedibili fattori di contrazione delle esigenze di mercato, di portata eccezionale e superiori a quella che caratterizza da anni il generale andamento critico del quadro economico nazionale. L’assenza di tale dato non è surrogabile con affermazioni generiche o con il mero confronto delle commesse succedutesi nel tempo (TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, 8 luglio 2024, n. 616).
Nel caso concreto il Tribunale non ritiene che l’INPS abbia palesemente errato nel ritenere non dimostrata l’eccezionalità della flessione degli ordinativi. Il materiale prodotto consiste esclusivamente in una scarna relazione del legale rappresentante e in due ordinativi, risalenti al 2 e all’8 settembre 2021, per complessivi 15.000,00 euro circa. Non appare dunque illogica la valutazione dell’istituto, che ha reputato tali elementi insufficienti a connettere il calo di ordinativi esclusivamente alla congiuntura pandemica e non a ragioni strutturali.
Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in considerazione della peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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