Ottemperanza per la carta del docente: accolta l’esecuzione del giudicato e la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2248 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che riconosce il diritto di un docente a ottenere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale, ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, è suscettibile di esecuzione in sede di giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., una volta formatosi il giudicato. In tale sede, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere, assegnando un termine e nominando fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. La domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., deve invece essere respinta in quanto manifestamente iniqua, atteso che la carta del docente costituisce un contributo per la formazione e non un corrispettivo retributivo, sicché la sua mancata erogazione non può essere risarcita mediante una somma ulteriore.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare a una docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un valore complessivo di € 2.000,00. A fronte della mancata esecuzione del titolo da parte dell’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo inoltre la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia accoglie il ricorso rilevando la fondatezza della domanda. Sul piano formale, viene dimostrata la regolare instaurazione del giudizio, essendo stata prodotta la copia asseverata della sentenza da ottemperare, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 11 ottobre 2024, nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, il Collegio osserva come l’Amministrazione non abbia formulato alcuna deduzione circa l’eventuale adempimento, lasciando incontestato l’an e il quantum del credito. Viene pertanto ordinato al Ministero di rilasciare la carta elettronica del docente e di accreditare la somma complessiva di € 2.000,00 nel termine di novanta giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR nomina fin d’ora il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza quale commissario ad acta, con facoltà di delega, precisando che l’incarico non comporta la liquidazione di compensi, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio la respinge in quanto manifestamente iniqua: la carta del docente, essendo un contributo per l’aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo, non è suscettibile di essere monetizzata attraverso una condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. La circostanza che il beneficio non sia stato erogato tempestivamente non trasforma infatti la natura del diritto riconosciuto dal giudice. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente e dell’assenza di profili di complessità della controversia, come evidenziato anche da Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897.
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Nota della Redazione
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