Esecuzione del giudicato Carta docente esclude spese di lite (TAR Campania n. 3301 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza proposto per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza che ha condannato l’Amministrazione ad accreditare sulla Carta elettronica del docente le somme dovute, il ricorso è fondato quando risultino il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. L’ordine di esecuzione va però limitato al solo dispositivo della sentenza azionata, con esclusione della parte relativa alle spese di lite: i difensori non hanno titolo autonomo a proporre il ricorso in ottemperanza per tale voce, essendo il relativo credito distinto rispetto alla posizione della parte assistita. Il credito va maggiorato degli interessi legali dalla data di passaggio in giudicato, secondo l’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., e va nominato il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento aveva accolto il ricorso volto a usufruire, con le medesime modalità e condizioni riconosciute ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare euro 2.500 sulla carta del docente e al pagamento delle spese giudiziali.

In mancanza di adempimento, la ricorrente ha chiesto al TAR di assegnare all’Amministrazione un termine per dare esecuzione alla sentenza, mediante l’assegnazione della carta con le modalità e le funzionalità previste dalla disciplina applicabile, e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione in atti emergono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato. L’ordine è stato però escluso con riferimento alla parte riferita alle spese di lite.

Su questo punto la motivazione è netta: il ricorso in ottemperanza non risulta proposto anche dai difensori antistatari, titolari per ciò solo di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione della propria assistita. Il Collegio richiama sul punto Cass. Civ. Sez. III n. 27041 del 12.11.2008 e n. 21070 dell’1.10.2009, a conferma che la legittimazione all’esecuzione di quella voce non può essere riconosciuta in capo alla parte ricorrente.

La somma dovuta va maggiorata degli interessi legali con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza azionata, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. In tale limite — quello della ordinaria fecondità del denaro e quindi degli interessi corrispettivi — la domanda di interessi formulata in questa sede è stata accolta.

È stato quindi designato Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura. Decorso infruttuosamente il termine assegnato e entro sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza, il Commissario compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza. Il compenso commissariale e le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono posti a carico del Ministero, con liquidazione nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *