Clausola di salvaguardia e inammissibilità del ricorso sui tetti di spesa (TAR Campania n. 93 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la clausola di salvaguardia inserita nei contratti stipulati ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 con le strutture private accreditate, con la quale l’aderente accetta espressamente i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe e rinuncia alle azioni avverso gli stessi. Tale clausola non viola gli artt. 24 e 113 Cost., né l’art. 1462 cod. civ., né è nulla per indeterminatezza dell’oggetto, poiché il suo contenuto è chiaramente circoscritto ai provvedimenti richiamati e alle annualità di erogazione regolate dal contratto. La sua sottoscrizione priva la struttura accreditata della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa, rendendo inammissibili le relative censure.

Il Fatto

Una società privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, operante nella branca di patologia clinica, impugnava la delibera della Giunta regionale con cui erano stati assegnati i volumi massimi di prestazioni e i correlati limiti di spesa per l’esercizio 2024 e, in via provvisoria, per il 2025, unitamente alla nota regionale richiamata e alla delibera dell’azienda sanitaria locale che ne aveva preso atto.

Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava anche la successiva delibera che approvava gli schemi dei contratti con le strutture accreditate, deducendo l’illegittimità derivata. La Regione e l’azienda sanitaria eccepivano l’inammissibilità del ricorso per intervenuta sottoscrizione del contratto recante la clausola di salvaguardia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’eccezione. Risulta depositato il contratto relativo all’anno 2023 e, in via provvisoria, al 2024; quanto ai limiti di spesa per il 2024, il ricorso è pertanto inammissibile. Secondo l’orientamento consolidato del Tribunale, confermato dal giudice di appello, la clausola si risolve in una dichiarazione con cui la struttura sanitaria accetta a monte i provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe quali parti integranti del contratto e presupposti del medesimo.

La Sezione ha ricordato che tale clausola opera nella prospettiva del mantenimento degli impegni di finanza pubblica e della destinazione delle risorse al settore sanitario, consentendo di prevenire ogni ipotesi di conflitto tra amministrazione e struttura privata, richiamando Cons. Stato n. 10652 del 2023. Ha inoltre escluso il contrasto con i principi unionali di non discriminazione, stante la prevalenza degli interessi pubblici sottesi alla disciplina nazionale, e ha quindi ritenuto non sussistenti i presupposti per un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

Il Collegio ha preso atto del contrasto con il C.G.A.R.S., che con ordinanza n. 130/2025 e sentenza n. 650/2025 ha ritenuto la clausola nulla per violazione dell’art. 1462 cod. civ., per indeterminatezza dell’oggetto e per lesione degli artt. 24 e 113 Cost. Ha tuttavia ritenuto di aderire all’orientamento del Cons. Stato, osservando che l’annullamento dell’atto presupposto determina, secondo l’opinione preferibile, l’inefficacia e non la nullità del contratto.

Quanto all’art. 1462 cod. civ., la Sezione ha dubitato della sua applicabilità, poiché l’amministrazione non impone l’esecuzione di prestazioni non dovute, potendo la struttura esigere dal paziente l’intero prezzo esaurito il budget. Ha poi escluso l’indeterminatezza dell’oggetto, perché la clausola richiama specificamente i provvedimenti sui tetti di spesa e sulle tariffe e circoscrive la rinuncia ai contenziosi relativi alle annualità regolate dal contratto. Ha infine negato la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., in ragione del superiore interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria e dell’adesione volontaria all’accordo.

Le medesime conclusioni sono state ribadite per i limiti di spesa provvisori del 2025: ancorché il contratto non fosse stato depositato, la ricorrente nulla aveva contestato a fronte della specifica eccezione di inammissibilità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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